Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/1988, n. 3348
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Sia in costanza del regime di proroga legale dei contratti agrari che dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 40 della legge n. 203 del 1982, il locatore è tenuto ad eseguire a proprie spese, durante il rapporto di affitto, le riparazioni straordinarie della casa rurale adibita ad abitazione dell'affittuario e della sua famiglia (il cui valore e corrispondente peso trova incidenza nel canone) a norma dell'art. 1621 cod. civ. che non è stata abrogata espressamente ne' tacitamente dalle successive Disposizioni speciali dell'art. 16 della legge n. 11 del 1971 il quale consente la esecuzione diretta delle riparazioni urgenti indispensabili della casa rurale da parte dell'affittuario (primo comma) o la loro esecuzione d'ufficio da parte del sindaco all'uopo richiesto (terzo comma dell'articolo citato ed ultimo comma dell'art. 223 del R.d. n. 1265 del 1934, T.U. Delle leggi sanitarie, ivi richiamato), restando tali meccanismi utilizzabili, senza comportare preclusione alla ordinaria Azione in via giudiziaria, solo in caso di inadempienza del locatore, preventivamente interpellato, a soddisfare l'obbligazione primaria dell'esecuzione delle dette opere. ( V 6709/87, mass n 454929; ( V 744/82, mass n 418558).*