Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/12/2022, n. 37845
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Testo completo
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7343/2016R.G. proposto da G C, con domicilio eletto in Roma, via G. Palumbo n. 26, presso lo studio dell’avvocato G G che lo rappresenta e difende;
–ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 8169/23/15, depositata il 17 settembre 2015 , della Commissione tributaria regionaledella Campania;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022, dal Consigliere dott. L P;
Registro Invim Riscossione lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. C M, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del primo e del quintomotivo di ricorso, nel resto, e comunque, rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. –Con sentenza n. 8169/23/15, depositata il 17 settembre 2015, laCommissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così riformando la decisione di prime cure che, - pronunciando sulla impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo dell’Invim dovuta dal contribuente, - aveva accolto il ricorso rilevando l’estinzione dell’obbligazione tributaria (ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17) per tardiva iscrizione a ruolo. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - destituita di fondamento rimaneva l’eccezione svolta da parte appellata in ordine all’inammissibilità del gravame in quanto l’inversione dell’ordine degli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 2, nel caso di notifica eseguita direttamente dalla parte, a mezzo del servizio postale, - dunque con consegna di copia dell’atto e deposito in segreteria delsuo originale, - secondo dicta della giurisprudenza di legittimità integrava una mera irregolarità, e risultando che «l'originale dell'atto di appello depositato presso la segreteria di questa Commissione regolarmente [era stato] sottoscritto dal funzionario delegato(il Capo Ufficio Legale)»;
-non poteva convenirsi con le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in ordine alla disciplina applicabile, nella fattispecie, all’attività di riscossione del tributo in quanto, - rinvenendo la cartella di pagamento da pregresso «avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato», - rilevava (esclusivamente) il termine di prescrizione di cui all’art. 2953 cod. civ. e, ad ogni modo, non trovava applicazione il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17;
- nemmeno poteva trovare accoglimento la questione posta dal contribuente con riferimento alla definizione agevolata del tributo siccome risultava «dalla stessa esposizione della parte che il provvedimentodi diniego dell'istanza di condono impugnato -in ipotesi non adeguatamente motivato - è stato sostituito da altro con il quale l'Amministrazione haconfermato la sua precedente determinazione.». 2. - G C ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 4 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. –Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sull’assunto che l’appello era stato proposto (solo) nei confronti di esso esponente, non anche contro l’agente della riscossione che aveva partecipato al giudizio di primo grado. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 1, e art. 18, c. 3, deducendo il ricorrente che l’atto di gravame, - in difetto di compiuta delega, - non era stato «regolarmente sottoscritto» siccome la sottoscrizione ascrivibile ad un funzionario privo di delega.Col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), deducendo che, - avuto riguardo alla data di formazione del giudicato (15 novembre 2001) ed a quella di notifica della cartella di pagamento (1 marzo 2011), -nella fattispecie il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’estinzione (per decadenza) dell’obbligazione tributaria nei suoi confronti azionata. Il quarto
–ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 8169/23/15, depositata il 17 settembre 2015 , della Commissione tributaria regionaledella Campania;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022, dal Consigliere dott. L P;
Registro Invim Riscossione lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. C M, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del primo e del quintomotivo di ricorso, nel resto, e comunque, rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. –Con sentenza n. 8169/23/15, depositata il 17 settembre 2015, laCommissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così riformando la decisione di prime cure che, - pronunciando sulla impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo dell’Invim dovuta dal contribuente, - aveva accolto il ricorso rilevando l’estinzione dell’obbligazione tributaria (ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17) per tardiva iscrizione a ruolo. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - destituita di fondamento rimaneva l’eccezione svolta da parte appellata in ordine all’inammissibilità del gravame in quanto l’inversione dell’ordine degli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 2, nel caso di notifica eseguita direttamente dalla parte, a mezzo del servizio postale, - dunque con consegna di copia dell’atto e deposito in segreteria delsuo originale, - secondo dicta della giurisprudenza di legittimità integrava una mera irregolarità, e risultando che «l'originale dell'atto di appello depositato presso la segreteria di questa Commissione regolarmente [era stato] sottoscritto dal funzionario delegato(il Capo Ufficio Legale)»;
-non poteva convenirsi con le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in ordine alla disciplina applicabile, nella fattispecie, all’attività di riscossione del tributo in quanto, - rinvenendo la cartella di pagamento da pregresso «avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato», - rilevava (esclusivamente) il termine di prescrizione di cui all’art. 2953 cod. civ. e, ad ogni modo, non trovava applicazione il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17;
- nemmeno poteva trovare accoglimento la questione posta dal contribuente con riferimento alla definizione agevolata del tributo siccome risultava «dalla stessa esposizione della parte che il provvedimentodi diniego dell'istanza di condono impugnato -in ipotesi non adeguatamente motivato - è stato sostituito da altro con il quale l'Amministrazione haconfermato la sua precedente determinazione.». 2. - G C ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 4 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. –Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sull’assunto che l’appello era stato proposto (solo) nei confronti di esso esponente, non anche contro l’agente della riscossione che aveva partecipato al giudizio di primo grado. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 1, e art. 18, c. 3, deducendo il ricorrente che l’atto di gravame, - in difetto di compiuta delega, - non era stato «regolarmente sottoscritto» siccome la sottoscrizione ascrivibile ad un funzionario privo di delega.Col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), deducendo che, - avuto riguardo alla data di formazione del giudicato (15 novembre 2001) ed a quella di notifica della cartella di pagamento (1 marzo 2011), -nella fattispecie il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’estinzione (per decadenza) dell’obbligazione tributaria nei suoi confronti azionata. Il quarto
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