Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 568

CASS
Sentenza
22 gennaio 1999
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CASS
Sentenza
22 gennaio 1999

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Massime • 1

La litispendenza è data dalla contemporanea pendenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nel "petitum" e nella "causa petendi", e non già solo nelle questioni di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla definizione della controversia. Ne consegue che l'esistenza di questioni in astratto identiche non dà luogo a litispendenza se vi sia una diversità in concreto dei suddetti elementi di identificazione dell'azione. (Nella specie, la S.C. ha negato la litispendenza tra due cause relative al pagamento, da parte dello stesso socio di una cooperativa agricola, delle quote di mutuo di ricapitalizzazione societaria relative ad annualità diverse).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 568
Data del deposito : 22 gennaio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA AGRICOLA RINASCITA ADRIATICA a r.l., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso l'avvocato NICOLA ROCCHETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AT NI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 36/97 del Giudice di ce di CHIETI, depositata il 17/03/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo, l'assorbimento del quarto motivo, rigetto nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18.1.1996 la soc. coop. agricola a.r.l. "Rinascita Adriatica" conveniva dinanzi al giudice di pace di CH NI VA, socio della cooperativa, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 952.750, oltre interessi, dovuta come quota di mutuo di ricapitalizzazione societaria per l'anno 1994.
Il convenuto, costituitosi, preliminarmente eccepiva la litispendenza con la causa pendente tra le stesse parti e per lo stesso oggetto dinanzi al Pretore di CH. Nel merito, deduceva di nulla dovere per il titolo dedotto, per aver esercitato il diritto di recesso dalla cooperativa nel 1991 e per aver mutato la coltivazione da frutteto a vigneto, escluso dall'obbligo di conferimento. Con sentenza 17.3.1997, il giudice di pace di CH, rilevata l'identità delle parti e dell'oggetto con la causa promossa dalla cooperativa dinanzi al Pretore di CH,

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