Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24480

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24480
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: O D nata a Praia a Mare il 22/1/1987;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 14/12/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale F M ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udite conclusioni dell'avv. D G difensore delle parti civili Casa Famiglia "Il Sorriso" di D P A e "Iride Soc. Coop. Sociale" che si è riportata alle conclusioni scritte depositando nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1.0livieri Debora ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14/12/2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, è stata assolta dal delitto di cui all'art. 348 cod. pen., con conferma della affermazione di penale responsabilità per due delitti di truffa, oltre alla conferma delle statuizioni civili.

2. La ricorrente denuncia violazione di legge ( art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 640 e 47 cod. pen., deducendo che, in relazione all'episodio della sua prestazione lavorativa presso la casa di riposo "Il Sorriso", non vi fu trattativa nella quale ella spese la falsa attestazione di operatrice socio-sanitaria per farsi assumere poichè D P A, titolare della sl:ruttura, reclutò la ricorrente su indicazione della Cooperativa MG che somministrò la forza lavoro e non a seguito del contatto con la Oi ricorrente. Mancherebbero, cioè, nella stipula del contratto gli artifici e raggiri integrativi della truffa e il dolo iniziale ai fini dell'induzione in errore.

3. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 81 e 124 cod. pen. Deduce la ricorrente che, venuto meno l'episodio di truffa del
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