Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 06602

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 06602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06602
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 9234-2012 proposto da: MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA

29, presso lo studio dell'avvocato N M A, rappresentata e difesa dall'avvocato L, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M,giusta delega in atti;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 52/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/02/2012 R.G.N. 316/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato TARTAGLIONE LUCA;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO. n. 9234/2012 R.G.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 23.2.2012 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda della società Malesci - Istituto farmacobiologico s.p.a. nei confronti dell'INPS diretta all'accertamento del diritto a beneficiare degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del decreto legge 30.8.1968, n. 918 (convertito in legge 25.10.1968, n. 1089) per i lavoratori che aveva impiegato (ed impiegava) nei territori del Mezzogiorno d'Italia, con conseguente diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati all'Ente nel periodo luglio 1986-febbraio 1993. 2. In particolare, la Corte distrettuale rilevava che i benefici contributivi potevano spettare unicamente nel concorso di due presupposti, ossia a favore di aziende territorialmente collocate nel Mezzogiorno e operanti con lavoratori effettivamente residenti nelle zone agevolate.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la suddetta società, cyl, un motivo di impugnazione, illustrato da memoria. L'INPS oppone difese con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 delle disp. prel. cod.civ., degli artt. 112, 113 e 115 cod.proc.civ., dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968, dell'art. 1 della legge n. 589 del 1971, dell'art. 3bis della legge n. 463 del 1972, dell'art. 14 della legge n. 183 del 1976, dell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978, dell'art.1, comma 8, del d.l. 22 marzo 1993 n. 71, conv. dalla legge n. 151 del 1993, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc. Assume la ricorrente che è intervenuta una erronea lettura da parte della Corte d'Appello della disciplina sugli sgravi contributivi come confluita nell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978. Ed infatti, quando il legislatore ha voluto attribuire il beneficio alle sole imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno lo ha espressamente previsto, come nel caso dello sgravio aggiuntivo e supplementare, ma non nel caso dello sgravio generale, totale e sgravio ulteriore. Argomenti in tal senso si rinvenivano anche in n. 9234/2012 R.G. Cass., S.U., n. 761 del 1999. Nè la statuizione della Corte d'Appello trovava riscontro in Cass. n. 3194 del 2004 dalla stessa Corte citata. Inoltre, la ricorrente osserva che non poteva attribuirsi efficacia interpretativa all'art.1, comma 8, del d.l. n. 71 del 1993, disposizione che Corte d'Appello non aveva preso in considerazione, la cui efficacia temporale operava per il futuro, senza incidere sulle situazioni giuridiche già sorte prima. Dunque il requisito per beneficiare degli sgravi da ultimo richiamati era solo l'impiego nelle aree svantaggiate di lavoratori ivi residenti. Infine, la ricorrente rileva che la Corte distrettuale ha omesso di esaminare la documentazione allegata a sostegno della domanda, non apprezzando la concreta fattispecie sottoposta al suo esame, che riguardava unicamente lo sgravio generale, lo sgravio ulteriore e lo sgravio totale (con esclusione di quello aggiuntivo e supplementare, per i quali la legge, sin dal 1968, richiedeva lo svolgimento dell'attività nei territori svantaggiati).
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