Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2005, n. 20550
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In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio, essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza, l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, non incidendo né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso; sicché la verifica dell'esistenza del bene oggetto del privilegio non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. F F M - rel. Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPITALIA SPA, - Gruppo Bancario Capitalia - già denominata Banca di Roma spa, in persona dei funzionari addetti all'unità recupero crediti Centro Sud sede di Napoli, nelle persone dell'Avv. A M e N C legali rappresentanti in virtù dei poteri di firma sociale conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/1998, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 311, presso l'avvocato P D G, rappresentato e difeso dall'avvocato S C G, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO SCARL in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore Dr. F D P, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 22, presso l'avvocato A F, rappresentato e difeso dagli avvocati F D e F F, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2946/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata 11 24/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/06/2005 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato SUPPA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14.2.2000 il Commissario Liquidatorie del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento in LCA proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza emessa in data 16-25.11.99 dal Tribunale di Benevento, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla s.p.a. Banca di Roma, il credito di L. 7.600.196.420, vantato da quest'ultima in virtù di quattro cambiali agrarie, era stato ammesso al passivo della procedura con il privilegio previsto dall'art. 2766 cod. civ., in relazione al R.D.L. n. 1509/27 ed al D.M. 23.1.28, modif. dal D.M. 18.6.28, con la conferma dell'ammissione in chirografo del restante credito per interessi. Deduceva l'appellante che avrebbe errato il tribunale a ritenere l'ente mutuatario un consorzio di produttori agricoli, avendo esso invece natura commerciale ed industriale;
che le operazioni di prestito agrario erano state utilizzate per le molteplici attività industriali e commerciali del CAP di Benevento;
che le cambiali agrarie, incomplete ed erronee, erano prive delle indicazioni prescritte dalla legge;
che il privilegio speciale non poteva essere riconosciuto, per essere venuti meno, prima dell'apertura della procedura di L.C.A., i beni, ossia la produzione di tabacco del 1990 e del 1991, sui quali esso gravava. L'appellata banca si costituiva il giudizio, chiedendo il rigetto del gravame. Spiegava, altresì, appello incidentale, a mezzo del quale chiedeva che in riforma parziale della sentenza venisse ammesso in privilegio anche il credito per interessi, pari a L.. 2.624.856.700.
Con sentenza del 17-24.10.2001 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta dalla s.p.a. Banca di Roma per