Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2023, n. 17168
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5111/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–ricorrente – –controricorrente incidentale –
contro
D T S, elettivamente domiciliat o in Roma, via Piemonte n. 39, presso lo studio dell’avv. A G , che l i rappresenta e difende unitamente all’avv. A S giusta procura speciale in calce al ricorso;
–controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 873/31/14, depositata il 3 luglio 201 4 . Oggetto: Tributi -Indagini bancarie.Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7luglio 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 87 3 / 31 /1 4 del 03 / 07 /201 4 la C ommissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da S D T avverso la sentenza n. 0 4 /0 8 /1 2 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IR P E F , IRAP e IVA relativ e all’anno d’imposta 2004. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva proceduto alla rettifica del reddito di impresaa mezzo indagini bancarie sui conti correnti del contribuente, esercente l’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari.
1.2. La CTRaccoglieva l’appello di SavinoDi Tria evidenziando che: a) le eccezioni formali del contribuente (copia del ricorso difforme dall’originale, contraddittorio, poteri dell’ufficio, regolarità dell’accertamento, regolarità della notificazione, legittimazione attiva in materia di accertamento);
b) l’applicazione dellapresunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600implica che, in caso di contabilità semplificata, i versamenti bancari non potevano essere considerati ricavi «quando i ricavi dichiarati, sono superiori ai versamenti di contante assegnie bonifici sui conti correnti» e, quindi, Cons. est. G.M. Nonno «quando i ricavi dichiarati e iscritti nelle scritture contabili (così come i prelievi) superano i riscontrati movimenti finanziari»;
c) gravava, pertanto, sull’Ufficio la prova dell’esistenza di «altri incassi, versamenti ed operazioni riconducibili all’attività imprenditoriale non figuranti tra i ricavi»;
d) non era, del resto, ragionevole considerare come non giustificati «versamenti o prelievi di qualche migliaio di Euro» sebbene dal libro corrispettivi si evincono incassi sempre superiori a mille euro;
e) ulteriore profilo di illegittimità dell’accertamento è costituito dall’utilizzazione di una presunzione di ricavi ben superiori ai minimi tollerati dallo studio di settore.
2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
3. S D T resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Appare utile trascrivere di seguito i motivi proposti da AE al fine di una più agevole trattazione.
1.1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l’appello con riferimento all’IVA senza alcuna motivazione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2728 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato la presunzione legale di assimilazione dei versamenti e prelevamenti ai ricavi, con le conseguenti refluenze a fini IVA.Cons. est. G.M. Nonno 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR posto afondamento della decisione questioni non dedotte dalle parti.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione apparente con riferimento alle questioni oggetto del motivo che precede.
1.5. Con il quinto e il sesto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727-2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che: a) «le operazioni in contanti per un soggetto che incassa prevalentemente in contanti, ove non eccedano i normali parametri di vita non hanno bisogno di giustificazione»;
b) sia possibile ricercare la giustificazione di prelevamenti e versamenti sulla base di un semplice e generico riscontro contabile giornaliero dei versamenti.
1.6. Con il settimo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza
–ricorrente – –controricorrente incidentale –
contro
D T S, elettivamente domiciliat o in Roma, via Piemonte n. 39, presso lo studio dell’avv. A G , che l i rappresenta e difende unitamente all’avv. A S giusta procura speciale in calce al ricorso;
–controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 873/31/14, depositata il 3 luglio 201 4 . Oggetto: Tributi -Indagini bancarie.Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7luglio 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 87 3 / 31 /1 4 del 03 / 07 /201 4 la C ommissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da S D T avverso la sentenza n. 0 4 /0 8 /1 2 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IR P E F , IRAP e IVA relativ e all’anno d’imposta 2004. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva proceduto alla rettifica del reddito di impresaa mezzo indagini bancarie sui conti correnti del contribuente, esercente l’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari.
1.2. La CTRaccoglieva l’appello di SavinoDi Tria evidenziando che: a) le eccezioni formali del contribuente (copia del ricorso difforme dall’originale, contraddittorio, poteri dell’ufficio, regolarità dell’accertamento, regolarità della notificazione, legittimazione attiva in materia di accertamento);
b) l’applicazione dellapresunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600implica che, in caso di contabilità semplificata, i versamenti bancari non potevano essere considerati ricavi «quando i ricavi dichiarati, sono superiori ai versamenti di contante assegnie bonifici sui conti correnti» e, quindi, Cons. est. G.M. Nonno «quando i ricavi dichiarati e iscritti nelle scritture contabili (così come i prelievi) superano i riscontrati movimenti finanziari»;
c) gravava, pertanto, sull’Ufficio la prova dell’esistenza di «altri incassi, versamenti ed operazioni riconducibili all’attività imprenditoriale non figuranti tra i ricavi»;
d) non era, del resto, ragionevole considerare come non giustificati «versamenti o prelievi di qualche migliaio di Euro» sebbene dal libro corrispettivi si evincono incassi sempre superiori a mille euro;
e) ulteriore profilo di illegittimità dell’accertamento è costituito dall’utilizzazione di una presunzione di ricavi ben superiori ai minimi tollerati dallo studio di settore.
2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
3. S D T resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Appare utile trascrivere di seguito i motivi proposti da AE al fine di una più agevole trattazione.
1.1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l’appello con riferimento all’IVA senza alcuna motivazione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2728 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato la presunzione legale di assimilazione dei versamenti e prelevamenti ai ricavi, con le conseguenti refluenze a fini IVA.Cons. est. G.M. Nonno 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR posto afondamento della decisione questioni non dedotte dalle parti.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione apparente con riferimento alle questioni oggetto del motivo che precede.
1.5. Con il quinto e il sesto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727-2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che: a) «le operazioni in contanti per un soggetto che incassa prevalentemente in contanti, ove non eccedano i normali parametri di vita non hanno bisogno di giustificazione»;
b) sia possibile ricercare la giustificazione di prelevamenti e versamenti sulla base di un semplice e generico riscontro contabile giornaliero dei versamenti.
1.6. Con il settimo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza
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