Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2019, n. 6016
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Le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 pongono i criteri per l'individuazione del diritto applicabile a fatti o a rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano. Deve escludersi, pertanto, che l'art. 60 della l. citata abbia introdotto, in via generale, la possibilità di conferire una procura generale a donare, superando il disposto dell'art. 778 c.c., per il solo fatto che in alcuni Stati europei tale procura sia ritenuta pienamente valida, atteso che il menzionato art. 60 diviene operativo esclusivamente qualora, dall'esame dell'atto, si evinca che quest'ultimo sia destinato a produrre effetti (anche) all'estero. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'impugnazione proposta contro la sanzione disciplinare, per violazione dell'art. 28 della l. n. 89 del 1913, comminata a un notaio che aveva rogato una procura generale a donare, espressamente vietata dalla legge italiana, senza che dall'atto emergessero elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento).
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, perché non sono previsti parametri valutativi predeterminati, sicché ogni sanzione, in considerazione della natura punitiva che le è propria, deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore, alla stregua di quanto stabilito, per gli illeciti penali, dall'art. 133 c.p. e, per quelli amministrativi, dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.
Sul provvedimento
Testo completo
06016-19 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE PROFESSIONISTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 8066/2017 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron.6016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C. I. S PTITTI Presidente Ud. 21/09/2018 A C Consigliere CC Rel. ConsigliereA S A SPA Consigliere S OA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8066-2017 proposto da: FERRANTE FBRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 82, presso lo studio dell'avvocato E I, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFNO FERRANTE;
- ricorrente DELA GIUSTIZIA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA contro 2018 MINISTERO 3109 in persona del Ministro ARCHIVIO NOTARILE DI BOLOGNA, pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA CORTE APPELLO DI BOLOGNA, CONSIGLIO NOTARILE BOLOGNA;
- intimati avverso il decreto n. cron. 4338/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. k RG. 8066 del 2017 Fabriano Ferrante - Ministero della Giustizia Amm. Autonoma Archivi Notarili Fatti di causa Il notaio dr. F Ferrante proponeva reclamo avverso la decisione del CO.RE.DI dell'Emilia-Romagna del 22 aprile 2001 che ha irrogato, al reclamante: a) la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00, per violazione dell'art. 23 L. n. 89/1913, per avere rogato un atto espressamente proibito dalla legge, e b) di ulteriori euro 10.000,00, per aver ricevuto 82 atti in un periodo di 31 giorni, senza essere munito di repertorio regolarmente vidimato. Il reclamante si doleva dell'illegittimità della decisione assumendo: 1) che la clausola controversa, la quale attribuiva al procuratore generale una procura a donare, non era da intendersi nulla ai sensi dell'art. 778 cod. civ., siccome finalizzata ad una possibile spendita di tale potere al di fuori del territorio nazionale, segnatamente, in Germania, ciò che comporterebbe la validità dell'atto previa applicazione della previsione di cui all'art. 60 L. 218/1995;
2) che l'art. 778 cod. civ. vieta il conferimento di un mandato generale a donare, non già una procura generale a donare;
3) la mancata considerazione della avvenuta rettifica dell'atto controverso;
4) l'insuscettibilità dell'atto ad essere considerato interessato dalla previsione dell'art. 28 L. n. 89/1913, attesa l'indole parziale della nullità di cui alla incolpazione;
5) l'irrogazione di una sanzione commisurata ad illeciti disciplinari diversi rispetto a quelli, effettivamente, contestati. 1 RG. 8066 del 2017 Fabriano Ferrante - Ministero della Giustizia Amm. Autonoma Archivi Notarili Chiedeva, pertanto, la completa riforma del decreto impugnato ed, in subordine, la diminuzione dell'ammontare della sanzione. ARCHIVI NOTARILI - IMMING STRAZIONE AUTONO MA Si costituiva il Ministero della Giustizia resistendo su tutti i capi del reclamo e chiedendo la conferma del decreto impugnato La Procura generale presso la Corte di Appello di Bologna concludeva nel senso del rigetto del reclamo. La Corte di Appello di Bologna, con decreto n. 4338 del 2016, rigettava il reclamo e condannava il reclamante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, la difesa del reclamante, in merito alla procura generale a donare, secondo cui quella procura, in quanto spendibile nel territorio tedesco, sarebbe stata valida ed efficace, non sarebbe convincente. Piuttosto, il ricevimento da parte del notaio rogante di un atto che l'ordinamento italiano riconosce come nullo, avrebbe reso necessaria, secondo la prospettazione del reclamante, un'espressa definizione del perimetro di validità ed efficacia della procura, limitatamente, all'ordinamento tedesco, con espressa negazione di astratta spendibilità della procura in Italia. La ricorrenza di due comportamenti rilevanti in sede disciplinare esclude, secondo la Corte distrettuale, l'assoluta episodicità di una violazione delle norme deontologiche ciò che giustifica il distacco della sanzione irrogata in concreto dal minimo edittale. La cassazione di questo decreto è stata chiesta da F 2 RG. 8066 del 2017 Fabriano Ferrante - Ministero della Giustizia Amm. Autonoma Archivi Notarili Ferrante, con ricorso affidato a sei motivi. Il Ministero della Giustizia, Amministrazione Autonoma Archivi Notarili, ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso, F Ferrante lamenta: la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, legittimità dell'art. 60 della legge n. 218 del 1995 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che, la clausola attributiva al rappresentante del potere di “effettuare donazioni" (la ccdd. procura generale a donare), andava considerata alla luce della normativa di cui all'art. 60 della legge n. 218 del 1995, il quale prevede che "(...) la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo;
e in assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita i suoi poteri, nel caso concreto (...)". Perciò, posto che l'art. 60 della legge n. 218 del 1995, fa riferimento solo alla procura e, in particolare, rinvia, espressamente, all'applicazione della norma di legge ove la procura è utilizzata, prevedrebbe in astratto, secondo il ricorrente, l'utilizzo e l'applicazione, anche, della norma straniera. In definitiva, la procura generale a donare sarebbe sempre valida in base alle nuove norme comunitarie ed all'art. RG. 8066 del 2017 Fabriano Ferrante - Ministero della Giustizia Amm. Autonoma Archivi Notarili 60 della legge n. 218 del 1995, anche, in riferimento alla