Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2014, n. 16755
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La materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la P.A. agisca esercitando il potere autoritativo o la facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, non quando le pretese creditorie ineriscano a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse per fondare la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sull'indennità di custodia di veicoli in sequestro amministrativo, reclamata dal custode che abbia stipulato con la P.A. un contratto di acquisto dei mezzi finalizzato alla loro demolizione e radiazione, in quanto tali operazioni sono espressione dell'attività privata del proprietario, non essendo demandate al custode acquirente le funzioni pubbliche inerenti alla gestione del pubblico registro automobilistico, ma solo a lui richiesto di attivare le relative procedure, come qualsiasi altro proprietario di veicolo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Primo Presidente f.f. -
Dott. R F - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. P L - Presidente di sez. -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. D C V - rel. Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16127-2013 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA ROCCA FERDINANDO, titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio degli avvocati MARCO E VIERI PAOLETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati C S e P S, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1546/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato ORSOLA BIAGINI dell'Avvocatura Generale dello Stato e l'Avvocato STEFANO PELLEGRINO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Interno - Ufficio territoriale del Governo propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice unico del tribunale di Napoli ad istanza di La Rocca Ferdinando per il pagamento dei saldi delle indennità dovute per la custodia di numerosi veicoli di cui era stato disposto il sequestro amministrativo.
Eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, la fondatezza della domanda.
Con sentenza del 14.10.2005, il tribunale rigettò l'opposizione. Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 9.5.2012, rigettò l'appello proposto dal Ministero, confermando la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Ministero dell'Interno - Ufficio territoriale del Governo ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso La Rocca Ferdinando.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare alcun rilevo può rivestire l'affermata e documentata transazione intervenuta fra le parti, posto che - pur al di là delle condizioni indicate nella stessa ai fini della invocata cessazione della materia del contendere - si tratta di transazione intervenuta anteriormente alla sentenza di appello, senza che alcuna delle parti abbia dedotto la sopravvenuta composizione della controversia nel giudizio di appello (v. anche Cass. 14.2.2012 n. 2155). Con il primo motivo il ricorrente denuncia sulla giurisdizione - violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma 1 e della L. n. 241 del 1990, art. 11 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1: difetto di giurisdizione del giudice ordinario
in favore del giudice amministrativo.
Il motivo non è fondato.
Qualunque sia la qualificazione che debba essere attribuita al rapporto avente ad oggetto la custodia dei veicoli in questione, il successivo contratto aveva ad oggetto la compravendita dei beni in custodia.
Si tratta di una forma particolare di compravendita finalizzata, non all'uso bensì alla demolizione del bene ed in cui l'acquirente otteneva il pagamento di quanto dovuto per la custodia in precedenza espletata, ma l'oggetto era - appunto - la vendita dei beni a condizioni liberamente concordate fra le parti.
È orientamento della Corte di Cassazione che la materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del G.A. quando la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ma non quando le pretese creditorie ineriscono unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 12.5.2006 n. 10979;S.U. ord. 29.10.2004 n. 20959). Le operazioni di demolizione e radiazione dei veicoli costituiscono poi espressione dell'attività privata del proprietario, posto che al proprietario non venivano demandate le funzioni pubbliche inerenti alla gestione del pubblico registro automobilistico, bensì veniva richiesto di attivare le relative procedure, come previsto possa fare qualsiasi proprietario di veicolo (nello stesso senso S.U. 24.7.2007 n. 16295). Con il secondo motivo si denuncia sulla natura del contratto - violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.