Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2019, n. 25574

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2019, n. 25574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25574
Data del deposito : 10 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 19185-2016 proposto da: COOPERATIVA AGRICOLA DI CONDUZIONE E SERVIZI GUIDO BOSCAGLIA SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SEVERINI

54, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e 2019 difesa dagli avvocati O M, C S, 1826 A M;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SI, CARLA D'ALOISIO, L M, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 448/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/05/2016 R.G.N. 926/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A M;
udito l'Avvocato ANTONINO SI. rg19185/ 2016 Cooperativa agricola di condtkione e servii guido boscaglia società cooperativa agricola c/INPS udiena del 15 maggio 2019

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps, rigettava la domanda proposta dalla società ricorrente (incorporante la cooperativa agricola «le Quercie») volta al riconoscimento del diritto a ripetere nei confronti dell'Inps, in ragione dell'esenzione totale prevista dall'art. 8 legge n.991 del 1952, le somme versate a titolo di contributi per la quota parte a carico datoriale in relazione al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

2. La Corte territoriale fondava la decisione sul rilievo che, per costante giurisprudenza di legittimità, art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 - già implicitamente abrogato per la parte relativa alle agevolazioni fiscali prima dagli artt. 58 e 68 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e, poi, dall'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e non più richiamato dal legislatore, per quel che riguarda i benefici contributivi in favore delle zone montane, a partire dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha fatto riferimento solo alla definizione di territori montani contenuta nell'art. 9 del d.P.R. 601 del 1973 - deve considerarsi implicitamente abrogato, tanto più che la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva è stato abbandonato dal legislatore a partire dalla citata legge n. 67 del 1988. Ne consegue che, in conformità all'art. 1, comma 3, lett. d), del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, il suddetto art. 8 non poteva essere incluso, atteso il carattere meramente ricognitivo dell'intervento legislativo, fra le norme "salvate" dal d.lgs. 179 e la ricomprensione nell'Allegato 1 - voce n. 1266 della legge n. 991 del 1952 tra le disposizioni specificamente indicate da "mantenere in vigore" si deve considerare tamquam non esset sulla base di una interpretazione rispettosa dell'art. 15 preleggi e costituzionalmente orientata, nel senso della coerenza e rg 19185/2016 R M estensore ragionevolezza dell'ordinamento (art. 3 Cost.), del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega (art. 76 Cost.), e alla luce anche dell'art. 44, secondo comma, Cost.> (Cass. n. 19420 del 22/08/2013, orientamento confermato da Cass.7976/2016 e da molte altre conformi).

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
l'Inps resiste con controricorso.

4. La Sezione sesta di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 22240 del 2018, ha disposto che la trattazione del presente procedimento, come di altri pure relativi a questioni analoghe, fosse rimessa alla pubblica udienza, ravvisandone l'opportunità in considerazione della pendenza innanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità del d.lgs. n. 179 del 2009, rilevante nella specie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale nonché degli artt. 8 della legge n. 991 del 1952, 9, quinto comma, della legge n. 67 del 1988 e succ. modif. ed integr., 14 della legge n. 246 del 2005, nonché dell'art. 1 d.lgs. n. 179 del 2009 (in riferimento alla voce n. 1266 dell'allegato 1).

6. Si lamenta che la sentenza impugnata abbia errato nell'interpretare le norme sopra citate intendendo abrogata la norma dell'art. 8 I. n. 991 del 1952 e sostituita dall'art. 9, quinto comma I. n. 67 del 1988. 7. Il secondo motivo deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma n4 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 24, secondo comma, Cost., posto che la motivazione della sentenza impugnata si è limitata a riprodurre la sentenza della Corte di cassazione n. 7976 del 2016 senza esaminare i motivi d'appello proposti per dimostrare che la norma contenuta nell'art. 8 della legge n. 991 del 1952 non possa ritenersi abrogata.rg 19185/2016 R M estensore 8. Il secondo motivo, da trattare in via prioritaria in quanto deduce la nullità della sentenza per violazione di legge processuale e lesione del diritto di difesa, è infondato.
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