Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 08763
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C A, nato in Bielorussia il 22/02/1996 avverso la sentenza del 02/12/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in 750,00 euro di ammenda, e dichiararsi inammissibile, nel resto, il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava A C colpevole della contravvenzione all'art. 4, secondo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e, riconosciuta la lieve entità del fatto, lo condannava alla pena finale, condizionalmente sospesa, di 1.000 euro di ammenda.
2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in 750,00 euro di ammenda, e dichiararsi inammissibile, nel resto, il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava A C colpevole della contravvenzione all'art. 4, secondo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e, riconosciuta la lieve entità del fatto, lo condannava alla pena finale, condizionalmente sospesa, di 1.000 euro di ammenda.
2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della
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