Cass. civ., sez. II, ordinanza 25/02/2020, n. 04967
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Testo completo
ente ORDINANZA sul ricors: 2199E-2015 proposto da: CURATELA FALLIMENTO PROAVANCA ITALIA SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NCMENTANA -oresso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO 1)::.il, rappresentata e dtfesa dall'avvocato L M;- riccrrente e controricorrente all'incidentale - contro 2019 TECNOMECCAI:A LORA SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, in 1933 persona del legale rappresentante pro tempore, LORA Dk GIUSEPPE, L A, elettivamente doniciliati in ROMA, VIA 9011)I 32, presso lo studio dell'avvocato L L L, che lo rappresenta e difende unitamente a l'avvocato G A;controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 891/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/09/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consicliere C B M I;R.G. 23998/2015 PREMESSO CHE 1. Con atto di citazione del 4 febbraio 2002 la società Proavanca Italia s.r.l. conveniva in giudizio la società Tecnomeccanica Lora G. & C. s.n.c. e i suoi soci G e A L perché fosse dichiarata la risoluzione del contratto concluso tra le parti (per la realizzazione di un impianto per la costruzione della linea di produzione di puntali per scarpe antinfortunistiche) a causa di gravi e reiterate inadempienze della società convenuta, con conseguente condanna della medesima al risarcimento del danno, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, individuato da parte della società attrice nell'impossibilità, a causa dell'inadempimento della convenuta, di dare esecuzione al contratto concluso con la consorella società venezuelana Distribudora Proavanca C.A. Nelle more del giudizio interveniva il fallimento della società attrice e per essa si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento di Proavanca Italia s.r.l. Il Tribunale di Pescara - con sentenza 16 febbraio 2012, n. 411 - dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, la condannava al pagamento in favore della Curatela della somma di euro 99.847,90 per danno emergente e di euro 1.700.000 per lucro cessante. Su istanza della Curatela, il Tribunale disponeva successivamente la correzione di tale decisione, estendendo l'efficacia della pronuncia nei confronti di A L e G Lora. 2. Avverso la sentenza proponevano appello Tecnomeccanica Lora s.r.l. e Andrea e G Lora, deducendo omessa motivazione in ordine alle eccezioni di nullità (per mancata comunicazione preventiva alla difesa del luogo ed ora dell'assunzione) e decadenza (per mancato rispetto del termine fissato dal giudice) dal potere di assumere la prova testimoniale acquisita per rogatoria internazionale;omessa motivazione in merito alla condanna di Andrea e G Lora;acritica e parziale ricostruzione del consulente tecnico d'ufficio, svolta senza considerare quanto risultava dai documenti e dalle risultanze istruttorie;errato riconoscimento ed erronea quantificazione del lucro cessante. Costituitasi in giudizio, la Curatela del Fallimento proponeva a sua volta appello incidentale con riferimento alla quantificazione del danno emergente. Con sentenza 12 settembre 2014, n. 891, la Corte d'appello dell'Aquila ha accolto l'appello principale limitatamente al capo di sentenza che aveva riconosciuto all'originaria attrice il diritto al risarcimento del danno per lucro cessante, non essendo stato tale diritto validamente provato;ha accolto in parte l'appello incidentale rideterminando in euro 216.116,55 il danno emergente;ha parzialmente compensato le spese di lite. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Curatela del Fallimento Proavanca Italia s.r.l. Resistono con unico controricorso Tecnomeccanica Lora s.r.l. in concordato preventivo, A L e G Lora, facendo altresì valere ricorso incidentale. La ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso principale è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.": la Corte d'appello ha ritenuto del "tutto insussistente" la prova dei fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno per lucro cessante, quando invece l'attrice aveva provato la conclusione del contratto con la Distribudora Proavanca C.A., depositando il relativo documento, al quale il giudice non ha invece attribuito alcuna dgZA,F p,› efficacia, erroneamente richiamando l'art. 2704 c.c.;i limiti di operatività della disposizione non varrebbero nel caso di specie, in quanto il documento non veniva invocato per conseguire, in relazione alla data, la sua efficacia negoziale, ma come semplice fatto storico diretto a dimostrare la conclusione del contratto. Il motivo è infondato. La ricorrente ricorda l'orientamento - enunciato dalle sezioni unite di questa Corte - secondo cui "le disposizioni dell'art. 2704 c.c. sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi operano soltanto quando dalla scrittura medesima, in relazione alla sua data, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta;da ciò consegue che il principio dell'inopponibilità della data della scrittura non registrata non vale quando la relativa convenzione venga invocata non per il suo contenuto negoziale, ma come semplice fatto storico, che può essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo" (Cass., sez. un., n. 6066/1993). Il giudice d'appello, però, questo orientamento ha seguito (p. 9 del provvedimento impugnato): dopo aver precisato la mancanza di data certa della scrittura e che la prova del fatto nella sua contestualizzazione temporale era "elemento costitutivo imprescindibile ai fini del riscontro della tesi sostenuta dall'attrice", non si è fermato a tale mancanza, ma ha esaminato le testimonianze acquisite in ordine alla stipulazione del contratto e ha concluso che queste hanno consentito di accertare solamente che la bozza del contratto era stata predisposta nel periodo coincidente con la data riportata nella scrittura, ma non che le parti avessero effettivamente stipulato in quella data e allora ha ritenuto non opponibile ai convenuti la scrittura. 2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi: a. Il secondo denuncia "nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ed ex art. 111 Cost.e/o per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.": la Corte d'appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante ritenendo di non poter considerare gli esiti della prova testimoniale assunta per rogatoria internazionale, perché raccolta oltre il termine fissato dal giudice istruttore per il suo completamento, e questo nonostante la tardività della relativa eccezione, formulata dai convenuti oltre il termine di cui all'art. 157 c.p.c., limitandosi a ritenere tempestiva l'eccezione di decadenza, "omettendo di esporre i motivi di fatto e di diritto sui quali ha basato il proprio convincimento". b. Il terzo motivo lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.": la Corte d'appello non ha considerato che "tutte le nullità riguardanti l'espletamento delle prove sono da ritenersi nullità relative, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., resta precluso il rilievo e l'invalidità rimane sanata se l'eccezione non viene sollevata nella prima istanza o difesa utile". I due motivi non possono essere accolti. Il giudice d'appello - che pure ha ritenuto "già di per sé sufficienti", per concludere per la mancanza della prova dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, i rilievi relativi alla conclusione del contratto (v. il primo motivo), al suo rinnovo triennale e all'entità degli utili dal rinnovo conseguibili - ha poi ad abundantiam osservato di non potere considerare gli esiti della prova testimoniale assunta per rogatoria internazionale, in quanto assunta oltre il termine fissato dal giudice istruttore. Invalidità dell'assunzione che il giudice d'appello ha ritenuto fosse stata eccepita da controparte con tempestività, tempestività che non si è limitato ad affermare, ma che ha ampiamente argomentato così che non sono ravvisabili i vizi di omessa motivazione o omessa pronuncia, ovvero omesso esame di un fatto storico (che tale non può essere certo essere considerata l'interpretazione, denunciata dalla ricorrente, della formulata eccezione di decadenza "dalla prova per rogatoria internazionale non pervenuta nel termine fissato dal giudice istruttore" come eccezione di decadenza per superamento del termine fissato dal giudice). Il ricorso principale va quindi rigettato. II. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta "omessa pronuncia su di una domanda rilevante per la decisione della controversia ed erronea motivazione su di un punto rilevante": Tecnomeccanica aveva impugnato la sentenza del Tribunale chiedendo l'ammissione di "tutte le prove per testi richieste" in primo grado e la rinnovazione delle consulenze tecniche d'ufficio e la "sentenza ha totalmente omesso di decidere, e motivare, su questa domanda". Il motivo non può essere accolto, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte "il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova" (così Cass.7472/2017). 2) Il secondo motivo denuncia "erronea applicazione delle norme di cui all'art. 2499 c.c. (nel testo ante riforma del 2003) in relazione ai fatti di causa ed erronea attribuzione di responsabilità solidale illimitata ai signori G e A L". La Corte d'appello, a fronte del motivo che sottolineava come Proavanca avesse per ben due volte negoziato con la trasformata Tecnomeccanica, modificando e transigendo su contenziosi relativi a contratti stipulati dalla s.n.c., senza esprimere alcuna riserva in ordine alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, avrebbe affrontato la questione limitandosi ad affermare l'insussistenza del contenuto novativo di tali accordi, così violando l'art. 2499 c.c. Il motivo non può essere accolto. Il giudice d'appello, nell'affermare che, avendo la causa ad oggetto la valutazione delle prestazioni contrattuali pattuite da Tecnomeccanica quando era una società di persone, sussisteva la responsabilità patrimoniale dei soci G e A L, non ha violato l'art. 2499 c.c. (oggi 2500-quinquies c.c.). La disposizione infatti prevede che la trasformazione di società di persone in società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali, se non risulta che i creditori abbiano dato il loro consenso alla trasformazione, consenso che si presume solo ove la deliberazione di trasformazione sia stata loro comunicata con raccomandata (comunicazione che non si allega sia stata fatta nel caso in esame). Il ricorso incidentale va quindi rigettato. III. Considerata la soccombenza reciproca delle parti, le spese del presente giudizio vanno compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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