Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2004, n. 11894

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il principio generale secondo cui lo "ius superveniens" che introduca una nuova disciplina del rapporto in contestazione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo incontra nel giudizio di legittimità le limitazioni connesse con la disciplina delle impugnazioni, per effetto della quale la nuova regolamentazione può trovare piena applicazione solo quando essa sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti. Allorquando, invece, la nuova normativa sia intervenuta prima della proposizione del ricorso, in difetto di una specifica censura del ricorrente che denunci il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina del rapporto in contestazione, la Corte di Cassazione non può rilevare d'ufficio tale contrasto, così come non può senza specifica censura, rilevare la violazione di altre norme di diritto. (Fattispecie relativa alla mancata applicazione nel giudizio di legittimità dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in tema di decadenza dell'INAIL dalla possibilità di ritenere le somme non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove l'Istituto non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2004, n. 11894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11894
Data del deposito : 25 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'

ANNO

Paolino - Presidente -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. L A - rel. Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F R, elettivamente domiciliato in Roma, via Marco Aurelio n. 20, presso l'avv. P F, che con l'avv. A L lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale Dr. P A, direttore della direzione centrale prestazioni, nominato con delibera del consiglio di amministrazione I.N.A.I.L. n. del 18 maggio 2000, tale confermato con provvedimento n. 694 del 20 dicembre 2001, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti A C e G D F, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notaio C F T, in data 25 marzo 2002, rep. n. 59719;



- controricorrente -


avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 878 depositata il 18 dicembre 2001 (R.G. 1086/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. A L;

Udito l'avv. L ADRO;

Udito l'avv. Luigi La Peccerella per delega avv. G D F;

Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO

Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 marzo 1997, Raffaele Furfaro agiva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri, perché fosse affermato il suo diritto alla costituzione della rendita per malattia professionale (silicosi) nella misura del cento per cento, e in subordine che venisse confermata la rendita da lui fruita in precedenza, nella misura del settanta per cento, prima che fosse revocata dall'Inail, e concludeva per la condanna dell'istituto alla corresponsione della prestazione. Nella resistenza dell'ente convenuto, che deduceva l'inesistenza della lamentata patologia, il Pretore rigettava la domanda con sentenza del 15 maggio 1998, poi confermata in appello dal Tribunale della stessa sede, con pronuncia depositata l'11 dicembre 2001. Rilevava il Tribunale, sulla scorta della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, l'inesistenza della dedotta silicosi, essendo il Furfaro affetto da una broncopneumopatia cronica.
Per la cassazione di questa pronuncia il Furfaro ha proposto ricorso, formulando un solo mezzo di annullamento, illustrato con memoria. L'Inail ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 134 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e delle tabelle allegate, degli artt. 1 e 4 legge 27 dicembre 1975 n. 780 e del d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482. Critica la
sentenza impugnata per avere seguito acriticamente il parere espresso dal consulente di ufficio, il quale, esclusa la silicosi, aveva però riscontrato al Furfaro una broncopneumopatia cronica, senza valutare l'incidenza e il grado invalidante di questa malattia, così incorrendo nei medesimi errori dell'ausiliare. Addebita al Tribunale di non avere acquisito, malgrado la sollecitazione in tal senso del ricorrente, la documentazione sanitaria in possesso dell'Inail, omissione che ha precluso al consulente di ufficio qualsivoglia valutazione della accertata patologia polmonare, correlata alla lavorazione svolta.
Il ricorso è infondato. Per quanto concerne la statuizione di inesistenza della malattia silicotica, che è pure investita dalla censura in esame, a disattendere le doglianze del ricorrente è sufficiente rilevarne la genericità. Invero sul punto, il ricorso si limita a criticare la sentenza impugnata, per un verso deducendo che i dati medici acquisiti al giudizio conducevano in contraria direzione, e per altro verso lamentando l'omessa considerazione del "vissuto" lavorativo e le patologie dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, senza tenere conto dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti rilevato (cfr. fra le tante, Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223, Cass. 15 luglio 2003 n. 11054, Cass. 9 marzo 2001 n. 3519) che, nelle controversie concernenti prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in Cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi - ipotesi entrambe non prospettate nella specie -, mentre, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.
Riguardo all'altro profilo di doglianza, relativo all'omessa valutazione della broncopneumopatia, non ignora il Collegio le precedenti pronunce di questa Corte in analoghe fattispecie (v. sentenze 19 giugno 1999 n. 6175, 5 dicembre 1998 n. 12349, richiamate dal ricorrente), secondo cui l'assicurato, nell'agire in giudizio nei confronti dell'Inail per ottenere la rendita derivante da malattia professionale, non è tenuto, a norma dell'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, a qualificare la malattia professionale denunciata, ed il
giudice, nel procedere all'indagine a lui demandata, non è limitato dall'eventuale qualificazione fatta dall'assicurato, essendo vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, ma, nell'ipotesi di malattia diversa, deve accertare se essa rientri nella sintomatologia allegata dall'interessato.
Tuttavia, qui non risulta, nulla rilevando in proposito la sentenza impugnata, se vi fosse coincidenza della sintomatologia fra la affezione silicotica allegata dal Furfaro e la broncopneumopatia cronica riscontrata dal consulente tecnico di ufficio, ne' in sede di appello il Furfaro si era doluto del mancato accertamento in proposito da parte del giudice di primo, avendo insistito soltanto per il riconoscimento della silicosi con una invalidità del cento per cento (e in misura del settanta per cento per il periodo anteriore all'agosto 1996).
Per cui inammissibile è la doglianza formulata per la prima volta in questa sede in ordine al suddetto mancato accertamento, non compiuto dal giudice di appello perché non richiesto dall'appellante, malgrado, giova ribadirlo, l'omissione si fosse verificata in primo grado. E analogamente deve ritenersi anche per la mancanza di qualsiasi esame sulla derivazione professionale della diversa patologia constatata dall'ausiliare.
Nè, infine, può essere applicata la norma di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, che sancisce la decadenza
dell'Inail, la quale è di ordine pubblico e rilevabile di ufficio, dalla possibilità di ritenere le somme non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove l'Istituto non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione (Cass. 20 novembre 2000 n. 14959, Cass. 4 marzo 2003 n. 3209 Cass. 10 novembre 2003 n. 16859). Infatti, il principio della rilevabilità, anche d'ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non opera indiscriminatamente, ma, come ha avuto occasione di affermare questa Corte con giurisprudenza costante, esso deve essere coordinato con quelli che regolano l'onere dell'impugnazione e le relative preclusioni, per cui la nuova regolamentazione può trovare applicazione in sede di legittimità, solo quando essa sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, in quanto in tale ipotesi il ricorrente non ha potuto tenere conto delle modificazioni legislative che incidono sul rapporto in contestazione;

mentre, se la nuova normativa sia intervenuta prima della proposizione del ricorso - come appunto nella specie, poiché il decreto legislativo richiamato entrò in vigore nel corso del giudizio di appello - in difetto di una specifica censura che denunci il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina, la Corte di Cassazione non può rilevare di ufficio il contrasto, così come non può, senza specifica censura, rilevare la violazione di altre norme di diritto (Cass. 16 febbraio 2000 n. 1709, Cass. 4 giugno 2003 n. 8933). Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va rigettato. Sebbene soccombente, il Furfaro resta esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modificazioni
introdotte dall'art. 42, comma 11^, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326), qui non
applicabile ratione temporis.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi