Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/01/2005, n. 384
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In tema di disciplina dell'immigrazione, il provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento di espulsione, ed inoltre, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto. Pertanto, anche il diniego della revoca dell'espulsione è sindacabile dinanzi al giudice ordinario, nella sede e nei modi contemplati, per l'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione, dall'ottavo comma del predetto art. 13 e dal successivo art. 13-bis (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. C O F - Consigliere -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. G G - rel. Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
J I O, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. P C per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Prefettura di Novara, in persona del Prefetto;
- intimata -
per la cassazione del decreto del Tribunale di No vara n. 1 del 21 gennaio 2004;
sentiti:
il Cons. Dott. G, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero, in persona dell'avvocato generale Dott. I D, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La Corte, a sezioni unite:
CONSIDERATO
- che il Prefetto di Novara il 26 settembre 2002 ha disposto l'espulsione dal territorio italiano di J I O, cittadina nigeriana, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e sulla
condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002 n. 189, e poi, il 9 ottobre 2003, ha respinto
l'istanza con la quale detta straniera aveva sollecitato la revoca dell'espulsione medesima adducendo la pendenza di procedura di regolarizzazione della propria situazione