Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/01/2005, n. 384
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In tema di disciplina dell'immigrazione, il provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento di espulsione, ed inoltre, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto. Pertanto, anche il diniego della revoca dell'espulsione è sindacabile dinanzi al giudice ordinario, nella sede e nei modi contemplati, per l'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione, dall'ottavo comma del predetto art. 13 e dal successivo art. 13-bis (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. C O F - Consigliere -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. G G - rel. Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
J I O, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. P C per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Prefettura di Novara, in persona del Prefetto;
- intimata -
per la cassazione del decreto del Tribunale di No vara n. 1 del 21 gennaio 2004;
sentiti:
il Cons. Dott. G, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero, in persona dell'avvocato generale Dott. I D, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La Corte, a sezioni unite:
CONSIDERATO
- che il Prefetto di Novara il 26 settembre 2002 ha disposto l'espulsione dal territorio italiano di J I O, cittadina nigeriana, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e sulla
condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002 n. 189, e poi, il 9 ottobre 2003, ha respinto
l'istanza con la quale detta straniera aveva sollecitato la revoca dell'espulsione medesima adducendo la pendenza di procedura di regolarizzazione della propria situazione lavorativa in Italia;
- che il Tribunale di Novara, con decreto reso in composizione monocratica il 21 gennaio 2004, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il secondo di detti provvedimenti, sul rilievo che non era censurabile dinanzi al giudice ordinario (a differenza del primo), in quanto integrava un atto con il quale la Pubblica amministrazione aveva esercitato poteri discrezionali, escludendo la sopravvenienza di fatti giustificativi di una revisione della precedente determinazione;
-che L'I O, con ricorso notificato al Prefetto di Novara il 19 marzo 2004, ha chiesto la cassazione del decreto del Tribunale, sostenendo che la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, espressamente contemplata dal citato art. 13 per l'impugnazione dell'atto d'espulsione, deve essere riconosciuta anche con riguardo all'impugnazione del rigetto della domanda di revoca dell'espulsione stessa;
- che il Prefetto non ha presentato controdeduzioni;
- che il provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento d'espulsione, ed inoltre, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto;
- che, pertanto, si deve ritenere che pure il diniego della revoca dell'espulsione sia sindacabile dinanzi al giudice ordinario, nella sede e nei modi contemplati per l'impugnazione del provvedimento prefettizio d'espulsione dall'ottavo comma del predetto art. 13 (sostituito dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002 n. 189) e dal successivo art. 13 bis (introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 113);
- che il principio, con il quale si da continuità ad orientamento già espresso da queste Sezioni unite (sentt. 21 febbraio 2002 n. 2513 e 29 aprile 2003 n. 6635), evidenzia l'ammissibilità del ricorso, in applicazione del quarto comma del menzionato art. 13 bis, il quale dispone che la decisione sull'impugnazione del provvedimento del prefetto non è reclamabile ed è impugnabile per Cassazione, ed inoltre esige, con l'accoglimento del ricorso medesimo e la cassazione del decreto del Tribunale di Novara, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, nonché il rinvio della causa, per la pronuncia sulla domanda della I O, al Giudice di pace di Novara, in applicazione della sopraggiunta modificazione di detti artt. 13 e 13 bis da parte dell'art. 1 secondo e terzo comma del d.l. 14 settembre 2004 n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004 n. 271;
- che al Giudice di rinvio è opportuno affidare anche la statuizione sulle spese di questa fase processuale;