Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2008, n. 20586
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Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la controversia introdotta da un istituto di cura nei confronti del Comune e della ASL, per il pagamento di rette di degenza relative a pazienti degli "ex" ospedali psichiatrici - esclusa, dopo il radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati, l'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 36 del 1904 e dell'art. 29 del r.d. n. 1054 del 1924, che prevedevano la giurisdizione amministrativa - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso in cui si ritenga che la prestazione in favore del ricoverato integri una prestazione sanitaria, sia nel caso in cui sia ritenuto prevalente il carattere socio-assistenziale di tale prestazione. In entrambi i casi, infatti, il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega ad un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione e non determina alcun sindacato di atti provvedimentali della P.A., vertendosi in tema di corrispettivi per un'obbligazione che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - rel. Primo Presidente -
Dott. P G - Presidente di Sezione -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TURANO LODIGIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato G R, rappresentata e difesa dall'avvocato M A, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato B V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P A, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 3741/05 del Consiglio di Stato, depositata il 07/07/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/08 dal Presidente Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi gli avvocati Alberto MARASCHI, Vittorio BIAGETTI, Giuseppe Franco FERRARI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'A.G.O.;assorbito il secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del maggio 2001 la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro si rivolse al TAR Lombardia, sez. dist. di Brescia, per ottenere dalla ASL di Lodi, o in subordine dal Comune di Turano Lodigiano, il pagamento delle rette di degenza di Pizzi Gian Antonio ricoverato per "debolezza mentale e grave frenesia ed epilessia", per il periodo 1.1.1998 - 31.12.2000, rette in precedenza pagate dalla Asl di Cremona e poi da quella di Lodi.
Il TAR accolse la domanda nei confronti della ASL.
Su appello della ASL di Lodi, il Consiglio di Stato, sez. 5^, con decisione depositata il 7.7.2005 ha dichiarato che le medesime spese non fanno carico alla ASL, bensì al Comune, attesa la prevalenza del carattere socio-assistenziale e non curativo o riabilitativo delle prestazioni erogate dall'Istituto Ospedaliero. Ha altresì individuato il Comune tenuto al pagamento in quello di Turano Lodigiano, quale comune di residenza alla data del ricovero (1949), in applicazione della L.R. Lombardia n. 1 del 1986, art. 61, essendo irrilevante il Comune di nascita del Pizzi.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Turano Lodigiano.
Resistono con rispettivi controricorsi gli intimati, che hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il sopravvenuto difetto di giurisdizione del G.A., in favore dell'AGO, quale giudice dei diritti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, D.Lgs., come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. a), nella parte in cui devolve alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi.
2.1. Il motivo è fondato e va, per l'effetto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò sia che si ritenga che la prestazione effettuata dall' Istituto attore in favore del ricoverato G A P integri una prestazione di natura sanitaria sia che si ritenga che essa integri una prestazione di carattere socio-assistenziale. Va anzitutto premesso chela presente controversia deve essere decisa sulla base di tale più limitata previsione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, conseguente alla sentenza della Corte Cost. n.
204/2004, avendo questa Suprema Corte più volte stabilito (Cass.2002/ 6487, 2004/ 20635, 2005/ 1362 e 2006/ 3370) che il principio
sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione (e la competenza) si determinano in base alla legge vigente al momento della domanda, non opera nel caso in cui tale legge sia stata poi dichiarata illegittima, perché le pronunce di incostituzionalità comportano l'espunzione ab origine della norma che, pertanto, non può più essere applicata neppure ai limitati fini di cui all'art. 5 c.p.c.. 2.2. Nella prima ipotesi suddetta (prestazione sanitaria), va osservato che l'assetto normativo derivante dalla L. 13 maggio 1978, n. 180, che ha modificato radicalmente il sistema di custodia e cura
degli alienati, con la soppressione dei manicomi, e dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha introdotto il Servizio Sanitario
Nazionale, attribuendo agli alienati lo stesso trattamento riservato ai soggetti affetti da altre patologie, comporta l'inapplicabilità della L. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 7, - che devolveva al Consiglio di Stato le controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui fossero interessati lo Stato, più Province o Comuni o istituzioni di pubblica beneficenza obbligati al mantenimento degli alienati appartenenti a Province diverse - e del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 5, che prevedeva in tale materia la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 204/2004) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, art. 33, così come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che attribuiva al giudice amministrativo, a prescindere dalla
natura delle situazioni soggettive coinvolte, le controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore di un privato, proposta da una casa di cura privata nei confronti di una unità sanitaria locale, che non implichi l'interpretazione di una convenzione o di un atto o un provvedimento amministrativo (Cass. S.U., 15/07/2005, n. 14986;Cass. S.U. 26.7.2006, n. 17000).