Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14969

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14969
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di M D, nato a Padova il 11/04/1975 avverso la sentenza del 23/02/2021 del Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E P, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Terni ha dichiarato D M colpevole del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in relazione all'anno d'imposta 2013, per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IRES e ai fini IVA.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver il giudice disposto la confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, del profitto dei reati fiscali, quantificabile in base all'importo delle imposte indicate come evase nei capi di imputazione.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. La commissione dell'art. 5, d.lgs. 74/2000, per la cui sussistenza deve peraltro ricorrere il dolo specifico di evasione, di regola genera un profitto ingiusto pari all'evasione dell'imposta (sui redditi e/o sul valore aggiunto) riferita all'omessa dichiarazione. Che ciò sia avvenuto nel caso di specie lo attesta la stessa sentenza, nella parte in cui afferma che i fatti hanno cagionato all'Erario un danno eccezionalmente rilevante (p. 3).
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