Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2023, n. 01414
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Testo completo
1414/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
LUIGI ALESSANDRO SCARANO
Presidente
REVOCATORIA ORDINARIA DANILO SESTINI
Consigliere
ENRICO SCODITTI
Consigliere
CHIARA GRAZIOSI
Consigliere - Rei. Ud. 16/11/2022 PU
FRANCESCO MARIA CIRILLO
Consigliere cron./{ Luit SZA sul ricorso 29970/2019 proposto da: FBS S.p.A./ quale procuratrice di J S.p.A. rappresentante di SIENA NPL S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma Piazza dei Caprettari 70 presso lo studio dell'avvocato L P E, rappresentata e difesa dall'avvocato L R;
-ricorrente
contro
P G, P S N, P J;
- intimati -
nonchè
contro
G A A, elettivamente domiciliata in Roma Via Fedele Lampertico 12 presso lo studio dell'avvocato D'Agostino Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avvocato C D;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1228/2018 della CORTE D'APPELLO dì GENOVA, depositata il 25/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 787/2013, accolse la domanda ai sensi dell'articolo 2901 c.c. proposta da MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. per conto di Banca Toscana S.p.A. nei confronti di G P, J P, S P e A A A G (la G e il P essendo coniugi, nonchè i genitori delle altre P) in relazione alla cessione da parte del P alla G dell'usufrutto di un immobile e alle figlie della nuda proprietà dello stesso immobile, effettuata con atto notarile del 29 novembre 2001. Avendo proposto appello la G, ed avendo resistito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (che aveva frattanto incorporato Banca Toscana S.p.A.), mentre le altre parti rimanevano contumaci, la Corte d'appello di Genova accoglieva il gravame con sentenza del 25 luglio 2018, ritenendo non provata la sussistenza del credito quando era stato posto in essere l'atto, e precisamente la sua anteriore insorgenza rispetto a questo.
2. Ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, Siena NPL S.r.I., rappresentata da J S.p.A. e, quale sua procuratrice, da FBS S.p.A., avendo nelle more, il 20 dicembre 2017, Banca Monte dei Paschi ceduto a Siena NPL un portafoglio di crediti tra cui quello de quo e avendo Siena NPL incaricato J a svolgere a suo nome e per suo conto tutta l'attività necessaria per il recupero dei crediti e dei diritti essi collegati, e avendo a sua volta J costituito sua procuratrice speciale FBS /cui ha conferito le medesime facoltà a essa assegnate da Siena NPL. Si è difesa con controricorso la G. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.,-L'unico motivo del ricorso, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2901, primo comma, nn.1 e 2, c.c., in rapporto agli articoli 1842 e 1843 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto rilevante, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto del 29 novembre 2001, il momento in cui il credito - insorgente dal contratto di conto corrente collegato all'ulteriore contratto di apertura di credito - diventa esigibile, e non quello in cui con l'accreditamento insorge l'apertura di credito.
3.1 lo'Corte d'appello dichiara di fondarsi su S.U. 2 ottobre 2010 n. 24418,vperv, affermare che per un contratto di conto corrente, "specie se collegato ad un'apertura di credito", il credito è esigibile dalla banca soltanto alla chiusura del credito) 1-'9 la prescrizione del diritto derivante da conto corrente decorre mtn- dalla chiusura del conto, id est "il momento in cui le pretese delle parti del rapporto possono essere azionate", come insegna 4à1b-Punto le invocate Sezioni Unite / a proposito dell'azione di ripetizione di indebito.
3.2 In tal modo, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale(avr~stato) violato l'articolo 2901 c.c.: S.U. 24418/2010 carebbe----ung) pronuncia inconferenter perché si occupa, come rileva lo stesso giudice d'appello, "del momento in cui può configurarsi un pagamento suscettibile di ripetizione in favore del correntista, ma nulla dice sul momento in cui sorge - nel rapporto di apertura di credito - ta,2a-Rat-a--691'obbligazione e, quindi, la ragione di credito della banca", sufficiente a legittimare l'azione paulianajta corte territoriale violato l'articolo 2901, nn.1 e 2, prima parte, c.c. "laddove ha dato rilievo, ai fini della valutazione dell'anteriorità del credito, al momento della esigibilità di esso", in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale per esercitare l'azione pauliana è necessaria soltanto l'esistenza di un credito, anche se litigioso (S.U. ord. 18 maggio 2004 n. 9440) o non esigibile (Cass. sez. 3, 22 gennaio 1999 n. 591). In particolare, S.U. ord. 9440/2004 ha incluso nel requisito dell'azione pauliana il credito litigioso in base ad una "lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c.,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
LUIGI ALESSANDRO SCARANO
Presidente
REVOCATORIA ORDINARIA DANILO SESTINI
Consigliere
ENRICO SCODITTI
Consigliere
CHIARA GRAZIOSI
Consigliere - Rei. Ud. 16/11/2022 PU
FRANCESCO MARIA CIRILLO
Consigliere cron./{ Luit SZA sul ricorso 29970/2019 proposto da: FBS S.p.A./ quale procuratrice di J S.p.A. rappresentante di SIENA NPL S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma Piazza dei Caprettari 70 presso lo studio dell'avvocato L P E, rappresentata e difesa dall'avvocato L R;
-ricorrente
contro
P G, P S N, P J;
- intimati -
nonchè
contro
G A A, elettivamente domiciliata in Roma Via Fedele Lampertico 12 presso lo studio dell'avvocato D'Agostino Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avvocato C D;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1228/2018 della CORTE D'APPELLO dì GENOVA, depositata il 25/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 787/2013, accolse la domanda ai sensi dell'articolo 2901 c.c. proposta da MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. per conto di Banca Toscana S.p.A. nei confronti di G P, J P, S P e A A A G (la G e il P essendo coniugi, nonchè i genitori delle altre P) in relazione alla cessione da parte del P alla G dell'usufrutto di un immobile e alle figlie della nuda proprietà dello stesso immobile, effettuata con atto notarile del 29 novembre 2001. Avendo proposto appello la G, ed avendo resistito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (che aveva frattanto incorporato Banca Toscana S.p.A.), mentre le altre parti rimanevano contumaci, la Corte d'appello di Genova accoglieva il gravame con sentenza del 25 luglio 2018, ritenendo non provata la sussistenza del credito quando era stato posto in essere l'atto, e precisamente la sua anteriore insorgenza rispetto a questo.
2. Ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, Siena NPL S.r.I., rappresentata da J S.p.A. e, quale sua procuratrice, da FBS S.p.A., avendo nelle more, il 20 dicembre 2017, Banca Monte dei Paschi ceduto a Siena NPL un portafoglio di crediti tra cui quello de quo e avendo Siena NPL incaricato J a svolgere a suo nome e per suo conto tutta l'attività necessaria per il recupero dei crediti e dei diritti essi collegati, e avendo a sua volta J costituito sua procuratrice speciale FBS /cui ha conferito le medesime facoltà a essa assegnate da Siena NPL. Si è difesa con controricorso la G. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.,-L'unico motivo del ricorso, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2901, primo comma, nn.1 e 2, c.c., in rapporto agli articoli 1842 e 1843 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto rilevante, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto del 29 novembre 2001, il momento in cui il credito - insorgente dal contratto di conto corrente collegato all'ulteriore contratto di apertura di credito - diventa esigibile, e non quello in cui con l'accreditamento insorge l'apertura di credito.
3.1 lo'Corte d'appello dichiara di fondarsi su S.U. 2 ottobre 2010 n. 24418,vperv, affermare che per un contratto di conto corrente, "specie se collegato ad un'apertura di credito", il credito è esigibile dalla banca soltanto alla chiusura del credito) 1-'9 la prescrizione del diritto derivante da conto corrente decorre mtn- dalla chiusura del conto, id est "il momento in cui le pretese delle parti del rapporto possono essere azionate", come insegna 4à1b-Punto le invocate Sezioni Unite / a proposito dell'azione di ripetizione di indebito.
3.2 In tal modo, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale(avr~stato) violato l'articolo 2901 c.c.: S.U. 24418/2010 carebbe----ung) pronuncia inconferenter perché si occupa, come rileva lo stesso giudice d'appello, "del momento in cui può configurarsi un pagamento suscettibile di ripetizione in favore del correntista, ma nulla dice sul momento in cui sorge - nel rapporto di apertura di credito - ta,2a-Rat-a--691'obbligazione e, quindi, la ragione di credito della banca", sufficiente a legittimare l'azione paulianajta corte territoriale violato l'articolo 2901, nn.1 e 2, prima parte, c.c. "laddove ha dato rilievo, ai fini della valutazione dell'anteriorità del credito, al momento della esigibilità di esso", in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale per esercitare l'azione pauliana è necessaria soltanto l'esistenza di un credito, anche se litigioso (S.U. ord. 18 maggio 2004 n. 9440) o non esigibile (Cass. sez. 3, 22 gennaio 1999 n. 591). In particolare, S.U. ord. 9440/2004 ha incluso nel requisito dell'azione pauliana il credito litigioso in base ad una "lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c.,
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