Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/12/2016, n. 26532
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione, da parte di un titolare di pensione integrativa in precedenza erogata dal Consorzio Autonomo P.G. (ex ---), del provvedimento di rigetto avverso l'istanza di rimborso relativa a maggiori ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale che l'Inps avrebbe erroneamente trattenuto sul 100% della pensione integrativa, per gli anni dal 1999 al 20068, poichè la base imponibile sulla quale doveva essere calcolata era, ad avviso del ricorrente, l'87,50%.
La ctp accoglieva l'eccezione preliminare di decadenza, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2, relativamente agli anni dal 1999 al 2002, mentre, nel merito dichiarava dovuto il predetto rimborso, per gli anni dal 2003 al 2007, sulle ritenute operate sulla base imponibile del trattamento pensionistico superiore all'87,50%, e la CTR confermava la sentenza dei giudici di primo grado.
Avverso tale sentenza, l'ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il contribuente non ha spiegato difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, l'ufficio denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora 52), comma 1 e art. 47, comma 1, lett. h-bis (vigente ratione temporis), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul medesimo profilo, in quanto le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo --- istituito presso l'Inps non potevano fruire del regime della tassazione nella misura dell'87,50% in quanto la tassazione sulla ridotta base imponibile dell'87,50% riguardava solo i fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, mentre, per gli altri fondi preesistenti (c.d. vecchi fondi), tra i quali rientrava anche quello per il personale dell'ex consorzio autonomo P.G., la tassazione agevolata sulla base dell'87,50 % doveva riconoscersi solo per quelli inquadrati nel settore della previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. n. 124 del 1993;
di conseguenza, occorreva verificare, caso per caso, se detti fondi esercitassero l'attività sulla base della preventiva autorizzazione della COVIP e se i medesimi erano iscritti nell'albo tenuto dallo stesso Comitato ed erano sottoposti alla sua vigilanza;
pertanto, poichè il Fondo per il personale dell'ex consorzio autonomo P.G. gestito dall'INPS non era iscritto all'albo anzidetto nè risultava soggetto alla vigilanza COVIP, lo stesso non era sottoposto al regime agevolato indicato dalla CTR;
inoltre, la CTR non avrebbe considerato che l'Inps eroga in un'unica soluzione sia la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e sia la quota a carico del fondo medesimo, sì che le due componenti costituiscono un'unica pensione complessiva;
infine, l'ufficio ha evidenziato come la ragione giustificatrice del trattamento fiscale agevolato risiedeva nella volontà del legislatore di evitare la doppia imposizione, in quanto tutti i fondi pensione e le casse soggette al D.Lgs. n. 124 del 1993 che erogavano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma --- itale, indipendentemente dalle modalità di costituzione, erano soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, prevista dal D.Lgs. n. 124 cit., art. 14 che non era mai stata applicata nei confronti del fondo in questione. Infine, la decadenza, andava dichiarata anche per l'anno 2004, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2.
La censura è fondata.
Innanzitutto, va disatteso l'assunto dell'ufficio, secondo cui le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo del consorzio autonomo P.G. (d'ora in poi ---), istituito presso l'Inps non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell'87,50%, in quanto esse non possono considerarsi "prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, alle quali faceva riferimento l'art. 48 bis, comma 1 TUIR, applicabile ratione temporis, rilevando come l'orientamento della S.C. contrario alla pretesa erariale, si riferisse ai fondi pensione istituiti ante D.Lgs. n. 124 del 1993,, ritenendo che il meccanismo del Fondo in esame svolga solo una funzione di riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, in quanto mira a garantire che la pensione obbligatoria mantenga la stessa, più favorevole, misura prevista quando la gestione obbligatoria era affidata alle Casse interne di previdenza.
Rileva, al riguardo, l'Agenzia che i fondi per il personale del consorzio autonomo P.G. non sono soggetti alla vigilanza della commissione COVIP e non risultano iscritti presso il relativo albo e che l'Inps eroga, in un'unica soluzione, la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la quota a carico del fondo medesimo, costituendo le due componenti un'unica pensione complessiva. Va, al rigurado, osservato che a decorrere dal 1 gennaio 1987 il fondo del consorzio autonomo P.G. (---) è confluito nell'Inps e la verifica dell'iscrizione di detto fondo presso la Covip, deve essere effettuata con riferimento all'Inps e nessuna prova è stata fornita del mancato controllo della Covip sull'Inps.
A questo proposito, nell'esaminare gli atti, la Suprema Corte deve verificare la veridicità delle allegazioni in essi contenute anche attraverso fonti ufficiali di conoscenza, atteso che ciò è conforme ai principi regolatori del giusto processo e può inoltre rilevare, ai fini del controllo, il rispetto del generale dovere di lealtà processuale, la cui violazione può avere altresì riflessi sul regime delle spese di giudizio, nonchè