Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 09628

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 09628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09628
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 2622-2021 proposto da: AV IV, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato DAVIDE SALVATORE CUOMO;
-ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI , in persona d el Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA

26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
-controricorrente - nonchè

contro

Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -2- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
-intimato - avverso la sentenza n. 8/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il 08/06/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
lette le conclusioni scritte del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. In data 23 giugno 2014 il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria irrogava al dott. AN RA la sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione di geologo per 40 giorni;
tale sanzione veniva impugnata dal dott. RA dinanzi al Consiglio Nazionale di Disciplina presso il Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito “CDN”) poi presso il Tribunale di Catanzaro, dando così avvio a un procedimento pendente avanti questa Corte(iscritto al R.G . n. 32697/2019).

2. Per imedesimi fatti, ma per differenti violazioni, l’ Ordine dei Geologi della Sicilia (di seguito “OR Sicilia”), avviava , con delibera n. 312/2014,un ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del dott. RA, al cui esito veniva irrogata la sanzione di sospensione di 8 mesi dall’attività professionale, che veniva impugnata innanzi al CDN con ricorso ex art. 6 L. 339/1990 presentato in data 10.08.2015. Poiché nelle more era pendente avanti il Tribunale di Palermo, per i fatti oggetto di sanzione, un procedimento penale a carico del Dott. RA, in attesa dell’esito, il CDN Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -3- sospendeva il procedimento disciplinare e l’efficacia della sanzione con delibera n. 2/2016. 3. Tale delibera veniva impugnata presso il Tribunale di Palermo, che con decreto dichiarava improcedibile il ricorso per mancanza della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito “CNG”);
il dott. RA provvedeva alla riassunzione del giudizio presso lo stesso Tribunale di Palermo, che con decreto n. 647/2019 dichiarava cessata la materia del contendere, stante il fatto che nelle more era stato definito il procedimento disciplinare sospeso con la delibera 2/2016. 4. Il dott. Scaravi LI ricorreva in appello, chiedendo l’annullamento/riforma delladecisione del CDN n. 2/2016 e degli atti presupposti del Consiglio dell’OR Sicilia. Eccepivail difetto di legittimazione passiva del CNG/CDG e dell’OR Sicilia e il difetto di capacità processuale del difensore di controparte presso il Tribunale di Palermo;
chiedeva altresì che fosse ordinato al P.M. della procura di Enna o a quello competente di inoltrare il provvedimento all’OR Sicilia per l’avvio di procedimento disciplinare verso altro collega, nonché nei confronti dei componenti del Consiglio dell’ordine della Sicilia per violazione del codice deontologico. Sollevava numerose eccezioni pregiudiziali e articolati rilievi di merito attinenti alla legittimità dell'iter relativo al procedimento disciplinare contro di lui intrapreso. Il CNG si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello proposto dal geom. RA, asserendo che la delibera oggetto di appello (2/2016) era stata comunque superata da altra delibera conclusiva del procedimento disciplinare (1/2018). Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -4- 5. Con sentenza n. 8/2020, la Corte territoriale rigettava l’appello, confermando la correttezza della sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Palermo, in particolare: - premetteva che, sebbene il giudice di prime cure avesse dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'adozione ad opera del CD/CNG della delibera n. 1/2018, che ha dichiarato espressamente cessata l'efficacia della delibera n. 2/2016 oggetto dell'impugnazione e avesse ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse, il dott. RA ha impugnato la decisione rilevando la sussistenza del proprio interesse connesso ad evitare che il procedimento amministrativo e, segnatamente, quello disciplinare, fosse sospeso sine die;
- afferma va che, contrariamente a quanto censurato dall’appellante, l’esame dovesse essere circoscritto alla sola delibera n. 2/2016, atteso che la delibera n. 1/2018, conclusiva del procedimento disciplinare, gli atti presupposti e gli atti successivi risultavano oggetto di altro procedimento di impugnazione, deciso dal Tribunale di Palermo e pendente avanti la stessa Corte;
- statuiva che la decisione del Consiglio di D isciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 2 /20 1 6 non poteva essere impugnata avanti l’A.G.O., trattandosi di decisione che disponeva la sospensione del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti dell’incolpato, nonché, al contempo, dell’efficacia della sanzione disciplinare inflitta, in attesa dell’esito del parallelo procedimento penale relativo ai medesimi fatti e che essa non potevaavere nessuna influenza negativa sullo svolgimento dell’attività professionale dell’impugnante;
Ric. 2021 n. 02622 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -5- -specificava al riguardo che la decisione che aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti dell’incolpato rappresentava un segmento del procedimento concluso con la delibera n. 1/2018, la quale ha definito il procedimento disciplinare, rivedendoparzialmente, in senso favorevole all’incolpato , la delibera n. 206/2015 del Consiglio dell’Ordine della Regione Sicilia, riducendo la sospensione da 8 mesi a 4 mesi ed è stata autonomamente impugnata;
- riteneva recessivo l’interesse propugnato dall’iscritto ad una celere definizione del procedimento disciplinare rispetto al superiore interesse dell'ordinamento di evitare il contrasto tra decisioni giurisdizionali penali amministrative e disciplinari a tutela dell'ordine stesso, come previsto dallo stesso art. 12 del codice disciplinare dei geologi, che prevede la sospensione del procedimento disciplinare fino a sentenza definitiva.

6. Avverso tale decisione il dott. RA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.

7. Ha resistito con controricorso il Consiglio Nazionale dei Geologi, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

8. La causa è stata trattata in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il dott. RA deduce la violazione dell’art. 6, comma 7, della legge n. 339/90, nonché la violazione degli

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