Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2006, n. 20317
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In tema di sanzioni amministrative in materia edilizia ( nella specie, per mancato pagamento nei termini del contributo di concessione di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n.10 ), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - prevista dall'art.16 della legge citata, e rimasta ferma anche dopo l'introduzione della legge 24 novembre 1981, n.689, in materia di sanzioni amministrative, in forza della espressa riserva di cui all'art.12, nonché dopo la nuova disciplina dell'attività urbanistico - edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47, ribadita dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n.205 - riguarda tutte le controversie in cui viene in contestazione il momento autoritativo del rapporto tra pubblica amministrazione e privato, nelle quali il giudice è chiamato ad accertare i presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento impositivo; spetta invece al giudice ordinario conoscere delle questioni attinenti alla procedura coattiva di riscossione, laddove il privato contesti l'attività di realizzazione della pretesa creditoria in ragione o della illegittimità formale del titolo o del sopravvenuto venir meno del diritto di procedere esecutivamente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MESSINA 15, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE TENUTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 525, presso lo studio, dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLINO SCOFONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
L'ULIVETO SCRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 355/02 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 24/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 25/05/06 dal Consigliere Dott. SETTIMJ Giovanni;
uditi gli avvocati Corrado GIACCHI per delega dell'avvocato Achille Tenuta, Giovanni CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della giurisdizione del T.A.R.Oggetto: Concessione edilizia - Contributo - Sanzione per omesso
versamento nei termini - Opposizione in A.G.O. - Tribunale respinge l'opposizione e Corte d'appello dichiara difetto di giurisdizione - Ricorso - Giurisdizione - A.G.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. Cooperativa Edilizia L'Uliveto e la S.p.A. Milano Assicurazioni hanno proposto distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo 7.4.89, con il quale il Presidente del Tribunale di Paola le aveva condannate in solido al pagamento in favore del Comune di San Nicola Arcella della somma di Lire 20.162.455 oltre accessori dovuta, quanto alla prima, a titolo di sanzione irrogatale per il mancato pagamento nei termini del contributo relativo ad una concessione edilizia, e, quanto alla seconda, in forza di prestata fideiussione;
assumevano, l'una, l'illegittimità dell'applicazione della sanzione e, l'altra, l'inestensibilità alle sanzioni della garanzia prestata per il solo versamento dei contributi concessori.
Impugnatasi dalle ingiunte la sentenza di primo grado, che ne aveva respinte le opposizioni, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 24.7.02, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., ritenendo la cognizione della controversia attribuita in via esclusiva all'A.G.A. ai sensi della L. n. 10 del 1977, art.16, ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza propone ricorso il Comune di S. Nicola Arcella con un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni, mentre la S.c.r.l. L'Uliveto non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Comune - denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 1977, art. 16, e vizi di motivazione - si duole che il giudice a quo abbia erroneamente ricondotto la fattispecie nell'ambito d'applicabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 cit., limitandosi a richiamare, così incorrendo nel difetto di motivazione, la giurisprudenza di legittimità relativa alle diverse ipotesi in cui è il privato a contestare gli atti della P.A. con i quali sono determinate le sanzioni, mentre, nella specie, doveva venire in considerazione solo l'azione ch'esso Comune aveva proposta per l'esazione d'un credito liquido ed esigibile, predeterminato nell'arte nel quantum dalla legge, atteso che il contributo non era stato contestato ed era stato pagato, seppure in ritardo, così rendendo operativa la previsione della stessa L. n. 10 del 1977, art. 15, lett. c);
aggiunge che i termini della questione non cambiano per il fatto ch'esso Comune non avesse fatto ricorso all'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910, non potendosi ritenere vietato, senza incorrere nel contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., il ricorso dell'Ente locale all'A.G.O. al pari di qualsiasi altro soggetto;
rileva, in fine, d'aver convenuto in giudizio anche l'assicurazione, legata alla Cooperativa da un complesso rapporto civilistico, contenente gli elementi della fideiussione, dell'assicurazione e del pegno. Le riportate argomentazioni non possono condurre all'accoglimento del ricorso.
Con riguardo ai rapporti tra privato e pubblica Amministrazione originati da concessioni in materia edilizia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 16, si estende ad ogni controversia
consequenziale, attenga essa all'adempimento degli oneri imposti al privato con la concessione, o delle obbligazioni da questi assunte con la convenzione accessiva alla concessione, od ancora alle sanzioni previste per il caso d'inadempimento agli uni ed alle altre, e resta ferma anche dopo la nuova disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla L. 24 novembre 1981, n.689, in forza dell'espressa riserva contenuta nell'art. 12,
nonché dopo la nuova disciplina dell'attività urbanistico- edilizia introdotta dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16, attinente alla diversa materia della riscossione