Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2022, n. 01084
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TAGLIABUE FILIPPO ALDO MARIA nato MILANO il 24/05/1990 Avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M T B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, T E che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Dato atto che su istanza dell'avvocato G G, difensore del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella medesima città che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato F A M T colpevole di lesioni personali ( consistite in frattura chiusa delle ossa nasali, con prognosi di 30 giorni), cagionate alla persona offesa con una testata al naso, a seguito di litigio per futili motivi avvenuto all'interno di una discoteca. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre a contenere un travisamento per omissione delle prove, con riguardo alla sussistenza del nesso causale. Si richiama il contenuto della relazione del consulente di parte, prof. G, secondo cui, dalla lesione alle ossa nasali refertata dalla T.A.C. eseguita sulla vittima il giorno successivo ai fatti, presso un nosocomio cittadino, non è possibile trarre la certezza della sua riconducibilità alla condotta del ricorrente, giacchè la persona offesa aveva subìto, in passato, come da lui stesso dichiarato, altri traumi sportivi. L'esito registrato dalla T.A.C. avrebbe potuto essere riferibile anche a uno di tali eventi. Si duole la Difesa della mancata valutazione, da parte della Corte di appello, di tale doglianza, lamentando il travisamento del motivo in cui sarebbe incorso il Giudice distrettuale, che si è limitato a rilevare il mancato accertamento di siffatti eventi sportivi risalenti nel tempo, e a segnalare come, incontrovertibilmente, la persona offesa avesse riportato una tumefazione registrata dalla certificazione medica e confortata da dichiarazioni testimoniali. Assente ogni contestazione difensiva in ordine al trauma registrato dalla T.A.C., la doglianza si appunta, piuttosto, sulla mancata dimostrazione del nesso causale con la condotta del ricorrente. Segnala, inoltre, i dubbi, anch'essi non affrontati dalla Corte di appello, circa la mancata applicazione di una ferula ( gessetto di protezione), abitualmente applicata in caso di frattura di ossa nasali;la anomalia di una prognosi di guarigione di 30 giorni, solitamente attestantesi, invece, in 7-15 giorni;e la circostanza che, dai profili social della vittima, si evinceva, a distanza di una settimana, la sua ottimale condizione di salute. 2.2. Analoghi vizi della motivazione vengono prospettati con il secondo motivo, che attinge la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. denunciando il travisamento per omissione di prove decisive a tal fine;si contesta altresì la sussistenza dei futili motivi. 2.2.1. Sotto il primo profilo, ci si duole della omessa confutazione delle censure prospettate con l'atto di appello, con cui si erano sottoposte al giudice distrettuale le dichiarazioni acquisite dalla Difesa ai sensi dell'art. 391 bis cod. pen., l'interrogatorio dell'imputato, e la dichiarazione della Direzione sanitaria attestante la mancata presentazione della persona offesa alla visita di controllo fissata in sede di primo accesso. Secondo le testimonianze raccolte dalla Difesa, il ricorrente aveva reagito a un colpo di mano della persona offesa, che avrebbe fatto cadere a terra il sigaro dell'imputato;la p.o. era inoltre visibilmente alterata e teneva un atteggiamento provocatorio. D'altro canto, l'imputato aveva dichiarato di avere dato la testata per liberarsi del' ragazzo che risultava molesto, senza alcuna intenzione aggressiva. Si sottolinea, inoltre, la esiguità del danno, considerato che la persona offesa, a distanza di pochi giorni, pubblicava una sua foto che non evidenziava neppure più la tumefazione del viso.
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