Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/05/2023, n. 13704

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/05/2023, n. 13704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13704
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7390/2020R.G. proposto da: PERRELLA ANTONIO, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9, presso lo studio dell’Avvocato S P P che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato V F, –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, – c ontroricorrente - ricorrente incidentale – IRPEF AVVISO ACCERTAMENTOavverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 6570 / 2019 , depositata il 07/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2023dal consigliere R A . Rilevato che:

1. A P e l’Agenzia delle Entrate ricorrono, in via principale ed incidentale , a v verso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha acco lto parzialmente l’ appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Benevento aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale per l’anno 2012era stato recuperato a tassazione un reddito derivante dall’esercizio di attività imprenditoriale.

2. L’Ufficio, a seguito di indaginifinanziarie per gli anni dal 2004 al 2012, disposte nell’ambito di un procedimento penale , ed attraverso l’esame della documentazione bancaria acquisita, rideterminava, per l’anno di imposta 20 12 ai fini irpef, iva ed irap, redditi d’impresa derivanti dall’esercizio di un’attività imprenditoriale di commercio di orologie di articoli di argenteria e gioielleria, accertati in ragione di movimentazioni bancarie per le quali non era stata fornita giustificazione.

Considerato che:

1.Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 6 e 55 t.u.i.r. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, implicitamente, che il medesimo esercitasse un’impresa commerciale in ragione delle movimentazioni eseguite sui conti personali ed in assenza di qualsiasi prova sul punto ed utilizzando circostanze di fatto (la carica di amministratore delle società) non riconducibili al paradigma normativo delle prove tributarie dirette e presuntive. Aggiunge che con sentenza del tribunale penale n. 989 del 2018 era stato assolto in quanto non era stata accertata l'attività imprenditoriale ascrittagli.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
censura il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha imputato al contribuente l’attività di imprenditore facendo rinvio per relationem al (processo verbale di constatazione) pvc o richiamando genericamente altre pronunce della C.t.r.

3.Con il terzo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 32, primo comma, n. 2, e 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
dell’art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in ragione dell’erronea attribuzione della qualità di imprenditore individuale, aveva disconosciuto le movimentazioni eseguite sui conti personali, imputando a reddito di impresa tutti i versamentiivi registrati.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600e dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il recupero a tassazione in relazione ai prelevamenti per euro 5.400,00 sostenendo la plausibilità dell’utilizzo per fini personali, pur in mancanzadi prova.
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