Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36319
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC RI nato a [...] il [...] EL AN nato a [...] il [...] ON AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato SANTORO PIERGERARDO conclude chiedendo il rigetto del ricorso . L'avvocato MEYER ALDO chiede in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. L'avvocato CASARTELLI GABRIELE chiede in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. L'avvocato SIENI ILARIA chiede in accoglimento del ricorso l'annullamento senza ;k\''
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 settembre 2020 la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza pronunciata in data 17 settembre 2019 dalla Corte di appello di Milano "... nei confronti di CH ND, PE ER, Se/vi CA e CO FA limitatamente alle confische disposte in relazione al reato di cui al capo E2) ...", disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della stessa Corte di appello. Con sentenza in data 12 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha confermato "... le confische disposte in relazione al capo E2), con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2017 nei confronti di CH ND, CO FA, PE ER e SE CA". Gli imputati ND CH, FA CO, ER PE e CA SE erano stati dichiarati colpevoli del reato di intestazione fittizia (capo E2), per avere "... CH e PE, quali amministratori di Adenium Sgr S.p.a. oltre che componenti del board di Adenium Sicav, SE ... e CO quali amministratori delle società beneficiarie delle somme di danaro ... al fine di agevolare il riciclaggio ed il reimpiego di somme provenienti dal delitto di appropriazione indebita della complessiva somma di C 52 milioni ai danni della cassa di previdenza ed assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali - consumato con più condotte tra il novembre 2012 ed il luglio 2013 - disponevano trasferimenti fraudolenti di somme di denaro con le modalità di seguito indicate: ...". In particolare, l'imputazione faceva riferimento a due condotte di appropriazione indebita, commesse, rispettivamente, nel novembre 2012 e nel luglio 2013. Nel primo caso, i fondi, per C 22 milioni, venivano dapprima trasferiti da Adenium Sicav al fondo Harrington e da questo, per C 16.505.000, al fondo Hypnos e da questo a HPS S.p.a. Nel secondo caso, Adenium Sicav sottoscriveva, per l'importo di C 30 milioni, uno strumento finanziario denominato Agate index, e quindi la somma di C 15milioni veniva trasferita da Agate S.A. a HPS S.p.a. Veniva quindi ascritto agli imputati di aver in tal modo fatto figurare la intestazione delle suddette risorse a fondi di investimento esteri (Harrington e Hypnos) e ad una società lussemburghese (Agate assets sa) al fine di consentire poi il rientro delle some in Italia, nella disponibilità di diversi soggetti, per il tramite di HPS S.p.a. Il Tribunale di Milano aveva disposto la confisca per equivalente del profitto del reato, profitto quantificato nella complessiva somma di C 31,5 milioni, riservando alla fase esecutiva la individuazione dei beni da confiscare fra quelli in sequestro. Con riferimento alle singole posizioni veniva specificato che la confisca, nei riguardi dell'imputato CO, doveva essere limitata alla somma di C 15 milioni. All'esito del giudizio di appello la sentenza di appello, in parte qua, era stata confermata. Nel giudizio di cassazione veniva dichiarata la inammissibilità dei motivi di ricorso afferenti la condanna in ordine al capo E2, mentre veniva annullata la statuizione relativa alle confische, in quanto i giudici del merito, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, avevano ritenuto il carattere "transnazionale", ai sensi dell'art. 3 stessa legge, del delitto, e dunque la confiscabilità del corpo di reato ai sensi dell'art. 11, sul solo dato del prodursi degli effetti del reato in Stato estero, mentre la disposizione di cui all'art. 3 citato richiedeva anche l'ulteriore requisito del coinvolgimento nel reato di