Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2022, n. 12743

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2022, n. 12743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12743
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14221-2016 proposto da: S G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA,

OVIDIO

26, presso lo studio dell'avvocato G M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E S;

- ricorrente -

2022 contro 46 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, A S, E D R, L M, G M, ESTER ADA SCIPLINO;
- resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 884/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/06/2015 R.G.N. 2710/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato M M per delega verbale avvocato G M;
udito l'avvocato A S.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari ha respinto l'appello avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato le opposizioni proposte da S G avverso l'ordinanza ingiunzione notificata dall'

INPS

1'11.5.1996, per contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo 1989/1991, e avverso il decreto ingiuntivo notificato il 29. 12.1997, per contributi derivanti dall'omessa denuncia di tutte le retribuzioni previste dal CCNL nel periodo 1.6.1989/28.2.1992. 2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello, argomentando in ordine alla questione di prescrizione, ha premesso come i titoli esecutivi (ordinanza ingiunzione e decreto ingiuntivo) fossero stati preceduti dalla notifica del verbale di accertamento, in data 21.4.1992. Ha, dunque, escluso che il credito contributivo fosse prescritto, trovando applicazione il regime transitorio (di conservazione del termine decennale in presenza di atti interruttivi già compiuti prima del 31.12.1995) di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995. 3. Quanto alla questione afferente al cd. «minimale contributivo», la Corte di appello ha osservato come, nella specie, i dipendenti avessero percepito una retribuzione superiore a quella prevista dal

CCNL

Leader e che, dunque, alcuna incidenza avesse il criterio del minimale contributivo rilevante solo in caso di corresponsione di una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo.

4. Ha chiesto la cassazione della decisione, Gianvito Sabatelli, con ricorso articolato in due motivi.

5. L'Inps ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo -ai sensi dell'art.360 nr. 3 cod. proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 della legge nr. 689 del 1981 e dell'art. 2943 cod.civ.

7. Parte ricorrente assume che il rigetto della questione di prescrizione, corretto in relazione alla sorta
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi