Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/03/2021, n. 09257
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: C V A nato a AOSTA il 06/05/1975 avverso la sentenza del 03/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere A M SCCI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato V A C alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 T. U. stup. Commesso il 15 dicembre 2016. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, quinto comma dell'art. 73 T.U. stup.;violazione di legge e vizio della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, eccessivo per i fatti in giudizio.