Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 05396

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 05396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05396
Data del deposito : 7 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 16087-2013 proposto da: RENZI CHIARA C.F. RNZCHR77A62H9010, BERTUCCINI PAOLA C.F. BRTPLA73E67A390P, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA TARQUINIA

15 SI FALLA TELLA, presso lo studio dell'avvocato M R, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2017

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585;
- intimata - Nonché da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-8, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

RENZ1 CHIARA C.E. RNZCHR77A62H9010, BERTUCCINI PAOLA C.F. BRTPLA73E67A390P, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA TARQUINIA

15 SI FALLA TELLA, presso lo studio dell'avvocato M R, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1444/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/12/2012 R.G.N. 330/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. R.G. n. 16087/2013

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1444 pubblicata il 13.12.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo (che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti conclusi, per quanto ancora interessa, da Poste Italiane spa con le signore Bertuccini Claudia e Renzi Chiara, rispettivamente 1'1.6.2000 e il 12.8.1999, per la causale di cui all'art. 8 CCNL del 26.11.1994, come integrato dall'accordo aziendale del 25.11.1997, e disposto la conversione in rapporti a tempo indeterminato, condannando la società datoriale alla riammissione in servizio delle dipendenti e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, detratto l'aliunde perceptum), ha condannato la società appellante al risarcimento del danno quantificato, ai sensi dell'art. 32 della L. 183 del 2010, in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di cessazione del contratto a termine.

2. La Corte territoriale, respinta l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso, ha rilevato come i contratti oggetto di causa fossero stati conclusi in epoca anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 ed al CCNL dell'11.1.2001 e successivamente al 30.4.1998, quando non erano più in vigore accordi collettivi che consentissero di prorogare la c.d. delega in bianco di cui alla L. n. 56 del 1987, con conseguente nullità del termine apposto.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le signore Bertuccini Paola e Renzi Chiara, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale Poste Italiane spa, articolando quattro motivi.

4. Poste Italiane spa ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso le lavoratrici hanno dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 32, commi 5 e 7, L. n. 183 del 2010, nonché dell'art. 1, comma 13, L. n. 92 del 2012 in relazione all'art. 6 n. 2 del Trattato sull'Unione Europea (come modificato dall'art.

1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l'art. 46 del Trattato sull'Unione), in combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà C P esten ore R.G. n. 16087/2013 fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 e con gli artt. 46, 47, 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona.

2. Le ricorrenti hanno chiesto, in via pregiudiziale di rito, di rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TUEF), la seguente questione ritenuta decisiva per la valutazione dei loro diritti: "Se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell'effettiva tutela giurisdizionale, affidati a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall'art. 6 n. 2 del Trattato sull'Unione Europea (così come modificato dall'art.

1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l'art. 46 del Trattato sull'Unione) - in combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, e con gli artt. 46, 47, 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona - debbano essere interpretati nel senso di ostare all'emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile, di una disposizione normativa (quale il comma 7 dell'art. 32 L. 183/2010, come risultante in forza della disposizione interpretativa di cui all'art. 1, comma 13, L. 92/2012) che alteri le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l'efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all'aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi".
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