Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2023, n. 03714

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2023, n. 03714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03714
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ul ricorso proposto da: FREGONESE MARIA, domiciliata in Roma, p.zza C presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall’Avv. R M;
–ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.770/2/18della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il26 giugno 2018 ;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023dal Consigliere dott. ssa R C;
Rimborso imposta sostitutiva rivalutazione immobili udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale G L il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale;

Fatti di causa

. M F, proprietaria di un compendio immobiliare sito in un’area ricadentein una variante al piano di recupero di iniziativa pubblica (che prevedeva la demolizione dei fabbricanti esistenti e la ricostruzione di nuovi immobili), paventando l’ipotesi che l’Agenzia delle entrate potesse considerare l’atto di compravendita come cessione di area fabbricabile, pagò, sulla base di perizia sul valore dell’esistente, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili ai sensi dell’art. 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009. In seguito alla vendita del compendio immobiliare, con apposita istanza, rigettata dall’Ufficio, chiese il rimborso dell’imposta sostitutiva versata. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego al rimborso fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto
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