Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32938
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La disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione derivi da un'azione giudiziale dispiegata chiedendo la condanna di un organo statale privo di soggettività in proprio e non quale rappresentante processuale del corrispondente Ministero; pertanto, anche in tali casi il giudice deve disporre - su eccezione di parte - la rinnovazione dell'atto e se non provvede in tal senso, ove l'omissione non sia denunciata nel ricorso per cassazione, il vizio di legittimazione resta non sanato, con conseguente improponibilità della domanda.
In tema di contenzioso del personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva".
Sul provvedimento
Testo completo
T T I R I D E T N E S 09 NOV. 2021 E - I L L AULA 'B' O B 329 38 .2 1 E T N E S E - E N O I Z Oggetto A REPUBBLICA ITALIANA R T S I G E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 21171/2015 Cron.32938 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. A MNA Presidente Ud. 14/07/2021 Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Consigliere PU Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA Consigliere Rel. ConsigliereDott. R B' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21171-2015 proposto da: R L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA 5, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende;
ricorrente
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in 1 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 2508 domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente avverso la sentenza n. 239/2015 della CORTE D'APPELLO di depositata il 08/06/2015 R.G. N.CALTANISSETTA, 662/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C visto lart. 23, comma 8 bis del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. G. n. 21171/2015 FATTI DI CAUSA 1. L R, docente di sostegno in Piazza Armerina, dopo avere ottenuto sentenza di condanna del Provveditorato agli studi di Enna per la perdita retributiva consequenziale ad una sanzione disciplinare, annullata in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, di 45 giorni di sospensione dal servizio, ha nuovamente agito davanti al Tribunale di quella stessa città per ottenere il risarcimento del danno all'integrità psicofisica. A tal fine, come egli stesso narra nel ricorso per cassazione e secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, questa seconda azione è stata intentata nei riguardi dell'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR), cui sono stati notificati gli atti introduttivi. In esito all'istruttoria svolta in primo grado, il Tribunale ha disposto la notifica dell'atto introduttivo anche presso l'Avvocatura dello Stato. L'USR si è quindi costituita in giudizio a mezzo della predetta Avvocatura, con memoria depositata lo stesso giorno fissato per l'udienza di discussione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e ritenendo sussistente quella del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR). Ciononostante, il Tribunale di Enna, previa dichiarazione di contumacia dell'USR, ha condannato lo stesso al risarcimento del danno alla salute in favore del Russo. L'USR ha proposto appello avverso tale pronuncia, sostenendo l'erroneità della dichiarazione di contumacia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e reiterando l'indicazione del MIUR quale soggetto titolare della legittimazione.
2. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha ritenuto l'erroneità della declaratoria di contumacia dell'USR, in quanto costituitasi in giudizio attraverso la menzionata memoria. Essa ha poi riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'USR, in quanto mera articolazione organica del MIUR, priva di titolarità sostanziale e processuale rispetto ai rapporti di lavoro del personale scolastico, da ritenere intercorrenti con lo Stato, in persona del MIUR.
3. Avverso tale sentenza L R ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito dall'USR con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 R. G. n. 21171/2015 1. Con l'unico motivo di ricorso L R denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 6 d.p.r. 347/2000 e 8 d.p.r. 319/2003, censurando l'inadeguatezza del richiamo operato nella sentenza impugnata a giurisprudenza non pertinente in quanto riguardante gli istituti scolastici e rimarcando come gli USR fossero subentrati ai Provveditorati agli Studi nelle medesime funzioni e come le norme citate facessero esplicito riferimento alla legittimazione passiva» degli stessi «in materia di contenzioso del personale della scuola».
2. Si deve premettere che le circostanze avvenute nel processo e sopra descritte, con particolare riferimento al fatto che la domanda fosse stata formulata come diretta alla condanna dell'USR e sia stata anche come tale accolta in primo grado, non sono in sé in contestazione ed anzi risultano così esposte dallo stesso ricorrente e dalla sentenza impugnata. Si deve parimenti premettere che il richiamo della sentenza impugnata al problema della legittimazione delle istituzioni scolastiche, ovverosia delle scuole pubbliche, è improprio, in quanto ciò che viene qui in evidenza è il (diverso) tema della legittimazione degli uffici periferici del MIUR.
3. Ciò posto, la disamina del motivo deve muovere dalla considerazione che il rapporto di lavoro, instaurato mediante contratto, fa capo al MIUR, cui risalgono quindi i corrispondenti diritti ed obblighi sostanziali. Titolarità del rapporto e dei conseguenti diritti che non viene meno per il particolare regime scolastico della Regione Sicilia, tenuto conto del disposto dell'art. 4 lett. f) e 6 d.p.r. 246/1985. La proiezione processuale di tale assetto sostanziale trova disciplina nel convergere di due ordini di norme.
3.1 Da un lato vi è la legislazione generale, la quale prevede che le cause contro le Amministrazioni dello Stato siano da instaurare «nella persona del Ministro competente» (art. 11, co. 1, R.D. 1611/1933). In tale prospettiva va altresì collocato l'art. 16 lett. f) d. lgs. 165/2001. Tale generali», quale è il norma prevede che «i dirigenti di uffici dirigenziali dirigente preposto all'USR, «promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103». Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto «strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni» ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) «l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di