Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/02/2019, n. 03167

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/02/2019, n. 03167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03167
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 3598-2018 proposto da: B L, titolare dell'impresa individuale BONFOCO MANU- TENZIONI, rappresentato e difeso dall'Avvocato F A, con domicilio eletto presso lo studio del dott. A P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

- ricorrente -

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a., rappresentato e di- feso dagli Avvocati S F e L M, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato S F in Roma, via Nizza, n. 45;

- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pavia (iscritto al numero R.G. 4800 del 2017). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2019 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale A C, che ha concluso perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1. - L B, titolare dell'impresa individuale Bonfoco Ma- nutenzioni, è proprietario dell'impianto fotovoltaico Bonfoco Manuten- zioni, sito in Pavia, via Aschieri, n. 25, di potenza nominale pari a 99 kw. Al fine di usufruire degli incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili definiti nel decreto ministeriale 5 maggio 2011 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici), il Bonfoco, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto, in data 19 settembre 2011 ha chiesto al Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. l'ammissione alla tariffa incentivante nonché il riconoscimento del premio di maggiorazione pari al 10%. Con provvedimento del 24 aprile 2012, il GSE ha disposto l'ammissione alla tariffa incentivante nella misura complessiva di 0,3530 euro/kwh, già comprensiva dell'incremento premiale del 10%. Successivamente, le parti hanno stipulato la relativa convenzione, a fronte della quale è stata avviata l'erogazione degli incentivi. 2. - A seguito di controlli ispettivi, il GSE ha contestato al Bonfoco di avere riscontrato l'insussistenza dei requisiti fondanti il riconosci- mento della maggiorazione, avuto riguardo alla mancata allegazione del Factory Inspection Attestation/Declaration, ossia dell'attestato di controllo del processo produttivo di fabbrica dei moduli fotovoltaici. Quindi, con provvedimento del 24 febbraio 2015, il GSE ha revocato l'incremento premiale del 10%. 3. - Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2017, il Bonfoco ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia il GSE, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla tariffa incentivante nella misura complessiva di 0,3530 euro/kwh, comprensiva del premio di maggio- razione del 10% previsto dal d.m. 5 maggio 2011, la condanna del GSE al pagamento di euro 6.610,76, pari al premio di maggiorazione non corrisposto a partire dal 24 febbraio 2015 sino alla data di intro- duzione della lite, nonché al pagamento di euro 10.150,31, pari all'importo trattenuto per quanto spettante in applicazione della mi- nor tariffa riconosciuta. Il GSE, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdi- zione del giudice ordinario, in quanto: (a) il Gestore agirebbe in veste autoritativa, e non iure privatorum, anche quando interviene come parte contraente della convenzione per l'erogazione della tariffa in- centivante;
(b) i risvolti pubblicistici della vicenda involgerebbero una competenza ratione materiae del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lettera o), cod. proc. amm.;
(c) la controversia non ri- guarderebbe la mera esecuzione di un rapporto contrattuale o la de- terminazione del quantum della pretesa, bensì la legittimità di un provvedimento emanato dalla pubblica amministrazione con il quale è stato definito, in maniera autoritativa e all'esito di una specifica attivi- tà di controllo, il procedimento amministrativo teso a riscontrare un'istanza di concessione di incentivi statali. 4. - Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, il Bonfoco ha proposto, con atto notificato in data 23 gennaio 2018, ri- corso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ad avviso del ricorrente, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la controversia non afferirebbe a rapporti co- - 3 stituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i pre- supposti per l'erogazione del premio di maggiorazione sarebbero sta- biliti direttamente dalla legge, con esclusione di ogni discrezionalità in capo all'amministrazione e il conseguente sorgere a favore del privato di un diritto soggettivo perfetto ancor prima e a prescindere dall'emanazione dell'atto amministrativo. 5. - Il Gestore ha resistito all'istanza di regolamento con controri- corso, con il quale ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ricorrendo la giurisdizione del giudice amministrati- VO. 6. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Il pubblico ministero ha rilevato che la previsione dei contributi tariffari costituisce uno strumento di indirizzo della produzione ener- getica nazionale, sicché la controversia ricadrebbe nell'ambito della "produzione di energia", per le cui "procedure" l'art. 133, comma 1, lettera o), cod. proc. amm. prevede la giurisdizione esclusiva del giu- dice amministrativo. 7. - In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
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