Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/07/2021, n. 19258
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 11266-2016 proposto da: ISIDORI LUCIANA, ISIDORI MASSIMO, QUALI EREDI DI ERNESTA TESTONI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell'avvocato R C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIANCA MARIA D'UGO;- ricorrenti -contro F M;- intimato - avverso la sentenza n. 776/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/07/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. E P;FATTI DI CAUSA 1. Nel 2002 l'avv. M F convenne in giudizio L I e M I esponendo di essere loro creditore, quali eredi del defunto I I, della somma di euro 43.898,84 per prestazioni professionali in virtù della sentenza del Tribunale di Fermo n. 178 del 2002, e su tale premessa chiese che i convenuti fossero dichiarati decaduti dal beneficio di inventario perché, nel redigerlo, avevano omesso di indicare alcuni beni ereditari, tra i quali un immobile e i beni mobili contenuti nella casa familiare in cui aveva abitato il de cuius fino al momento della morte. 1.1. I convenuti resistettero;nel giudizio intervenne la madre degli stessi, E T, la quale formulò domanda di accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile in oggetto, anche per intervenuta usucapione. 1.3. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 277 del 2005 accolse la domanda attorea, e dichiarò inammissibile la domanda della parte intervenuta. 2. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza n. 776 del 2015, pubblicata il 14 luglio 2015, ha confermato la declaratoria di decadenza dei convenuti dal beneficio d'inventario, e rigettato nel merito la domanda dell'intervenuta. 3. Per la cassazione della sentenza ricorrono L I e M I, anche in qualità di eredi di E T, sulla base di tre motivi. Non ha svolto difese in questa sede l'intimato M F. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 169 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello non avrebbe pronunciato sul motivo di gravame relativo all'omesso deposito del fascicolo di parte attrice, che era stato ritirato in sede di precisazione delle conclusioni e non più depositato nei termini, con la conseguenza che la documentazione in esso contenuta non poteva essere utilizzata nel giudizio d'appello. E invece, la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo provata la mala fede dei convenuti-appellanti, sulla base delle risultanze di quei documenti.
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