Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/08/2018, n. 20971
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Testo completo
te elkapo ORDINANZA sul ricorso 29224-2014 proposto da: B M, B G, B E e B F, elettivamente domiciliati a Roma, via Bertolotti 44/46, presso lo studio dell'Avvocato FABRIZIO RAVIDA' che, unitamente all'Avvocato A F, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
B P A, rappresentato e difeso dall'Avvocato E P CQUANTA e dall'Avvocato C M ed elettivamente domiciliato a Roma, via Cristoforo Colombo 440, presso lo studio dell'Avvocato S T, per procura speciale in calce al controricorso nonché B A, R C, B R, B A, B M e B L, elettivamente domiciliati a Roma, viale Filippo Corridoni 15, presso lo studio dell'Avvocato F B e rappresentati e difesi dall'Avvocato A M A per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrenti -
e B F - intimata - avverso la sentenza n. 5526/2014 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata 1'11/9/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. L C, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza dei controricorrenti di condanna delle ricorrenti ai sensi dell'art. 96 C.P.C.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Latina, con sentenza non definitiva n. 1360 del 2012, ha dichiarato ammissibile, rimettendo la causa in istruttoria per l'ulteriore corso, la domanda con la quale M B, G B, E B e F B avevano chiesto di accertare la simulazione dell'atto con il quale D B aveva venduto ai nipoti Alessandro, Rosanna, Assunta, Mauro e Loredana Bompan un immobile sito a Latina, in quanto dissimulante una donazione, con la conseguente riduzione. Alessandro Bompan, Rosanna Bompan, Assunta Bompan, Mauro Bompan e Loredana Bompan nonché Carmelina Rocco hanno proposto appello avverso tale sentenza. M B, G B, E B e F B si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 dell'appello. La corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11/9/2014, ha accolto l'appello ed ha riformato la sentenza appellata. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che, allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto simulato, lesivo della sua quota di legittima, abbia, come nell'ipotesi di donazione dissimulata, tutti i requisiti di validità, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. e non può che soggiacere alle condizioni stabilite da questa norma, per cui è proponibile solo se sussiste il presupposto al quale è condizionata l'azione di riduzione, vale a dire l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario: dispensati da tale onere sono i legittimari completamente pretermessi, laddove, nel caso di specie, ha osservato la corte, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il de cuius con gli atti dispositivi del patrimonio non aveva esaurito l'intero asse ereditario, essendo residuati, come indicato dagli appellanti, altri beni relitti, e cioè il provento della vendita da Desiderio Bonnpan ai nipoti, i beni mobili costituenti gli arredi dell'abitazione e i crediti nei confronti dell'INPS, in ordine ai quali gli attori in riduzione - sui quali grava l'onere di provare l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione - nulla hanno idoneamente ed efficacemente opposto, limitandosi ad una contestazione solo relativamente ai beni mobili ed al credito. La corte, quindi, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande di simulazione dell'atto di compravendita del 16/6/1994 tra D B ed i nipoti ex filio A, e della conseguente azione di riduzione della donazione dissimulata. Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 M B, G B, E B e F B hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata il 23/10/2014. Hanno resistito B A, R C, B R, B A, B M e B L nonché A Bompan, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso in quanto eseguita "per conto del fallimento U.G. Costruzioni ed Impianti Tecnologico S.r.l.". F B è rimasta intimata. I ricorrenti ed i controricorrenti hanno depositato memorie. LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione, in quanto eseguita "per conto del fallimento U. G. Costruzioni ed Impianti Tecnologico S.r.l.", è infondata, trattandosi, con ogni evidenza, di un mero errore materiale,
- ricorrenti -
contro
B P A, rappresentato e difeso dall'Avvocato E P CQUANTA e dall'Avvocato C M ed elettivamente domiciliato a Roma, via Cristoforo Colombo 440, presso lo studio dell'Avvocato S T, per procura speciale in calce al controricorso nonché B A, R C, B R, B A, B M e B L, elettivamente domiciliati a Roma, viale Filippo Corridoni 15, presso lo studio dell'Avvocato F B e rappresentati e difesi dall'Avvocato A M A per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrenti -
e B F - intimata - avverso la sentenza n. 5526/2014 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata 1'11/9/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. L C, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza dei controricorrenti di condanna delle ricorrenti ai sensi dell'art. 96 C.P.C.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Latina, con sentenza non definitiva n. 1360 del 2012, ha dichiarato ammissibile, rimettendo la causa in istruttoria per l'ulteriore corso, la domanda con la quale M B, G B, E B e F B avevano chiesto di accertare la simulazione dell'atto con il quale D B aveva venduto ai nipoti Alessandro, Rosanna, Assunta, Mauro e Loredana Bompan un immobile sito a Latina, in quanto dissimulante una donazione, con la conseguente riduzione. Alessandro Bompan, Rosanna Bompan, Assunta Bompan, Mauro Bompan e Loredana Bompan nonché Carmelina Rocco hanno proposto appello avverso tale sentenza. M B, G B, E B e F B si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 dell'appello. La corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11/9/2014, ha accolto l'appello ed ha riformato la sentenza appellata. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che, allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto simulato, lesivo della sua quota di legittima, abbia, come nell'ipotesi di donazione dissimulata, tutti i requisiti di validità, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. e non può che soggiacere alle condizioni stabilite da questa norma, per cui è proponibile solo se sussiste il presupposto al quale è condizionata l'azione di riduzione, vale a dire l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario: dispensati da tale onere sono i legittimari completamente pretermessi, laddove, nel caso di specie, ha osservato la corte, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il de cuius con gli atti dispositivi del patrimonio non aveva esaurito l'intero asse ereditario, essendo residuati, come indicato dagli appellanti, altri beni relitti, e cioè il provento della vendita da Desiderio Bonnpan ai nipoti, i beni mobili costituenti gli arredi dell'abitazione e i crediti nei confronti dell'INPS, in ordine ai quali gli attori in riduzione - sui quali grava l'onere di provare l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione - nulla hanno idoneamente ed efficacemente opposto, limitandosi ad una contestazione solo relativamente ai beni mobili ed al credito. La corte, quindi, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande di simulazione dell'atto di compravendita del 16/6/1994 tra D B ed i nipoti ex filio A, e della conseguente azione di riduzione della donazione dissimulata. Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 M B, G B, E B e F B hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata il 23/10/2014. Hanno resistito B A, R C, B R, B A, B M e B L nonché A Bompan, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso in quanto eseguita "per conto del fallimento U.G. Costruzioni ed Impianti Tecnologico S.r.l.". F B è rimasta intimata. I ricorrenti ed i controricorrenti hanno depositato memorie. LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione, in quanto eseguita "per conto del fallimento U. G. Costruzioni ed Impianti Tecnologico S.r.l.", è infondata, trattandosi, con ogni evidenza, di un mero errore materiale,
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