Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/08/2018, n. 20971

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/08/2018, n. 20971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20971
Data del deposito : 22 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

te elkapo ORDINANZA sul ricorso 29224-2014 proposto da: B M, B G, B E e B F, elettivamente domiciliati a Roma, via Bertolotti 44/46, presso lo studio dell'Avvocato FABRIZIO RAVIDA' che, unitamente all'Avvocato A F, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

B P A, rappresentato e difeso dall'Avvocato E P CQUANTA e dall'Avvocato C M ed elettivamente domiciliato a Roma, via Cristoforo Colombo 440, presso lo studio dell'Avvocato S T, per procura speciale in calce al controricorso nonché B A, R C, B R, B A, B M e B L, elettivamente domiciliati a Roma, viale Filippo Corridoni 15, presso lo studio dell'Avvocato F B e rappresentati e difesi dall'Avvocato A M A per procura speciale a margine del controricorso

- controricorrenti -

e B F - intimata - avverso la sentenza n. 5526/2014 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata 1'11/9/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. L C, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza dei controricorrenti di condanna delle ricorrenti ai sensi dell'art. 96 C.P.C.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Latina, con sentenza non definitiva n. 1360 del 2012, ha dichiarato ammissibile, rimettendo la causa in istruttoria per l'ulteriore corso, la domanda con la quale M B, G B, E B e F B avevano chiesto di accertare la simulazione dell'atto con il quale D B aveva venduto ai nipoti Alessandro, Rosanna, Assunta, Mauro e Loredana Bompan un immobile sito a Latina, in quanto dissimulante una donazione, con la conseguente riduzione. Alessandro Bompan, Rosanna Bompan, Assunta Bompan, Mauro Bompan e Loredana Bompan nonché Carmelina Rocco hanno proposto appello avverso tale sentenza. M B, G B, E B e F B si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 dell'appello. La corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11/9/2014, ha accolto l'appello ed ha riformato la sentenza appellata. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che, allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto simulato, lesivo della sua quota di legittima, abbia, come nell'ipotesi di donazione dissimulata, tutti i requisiti di validità, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. e non può che soggiacere alle condizioni stabilite da questa norma, per cui è proponibile solo se sussiste il presupposto al quale è condizionata l'azione di riduzione, vale a dire l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario: dispensati da tale onere sono i legittimari completamente pretermessi, laddove, nel caso di specie, ha osservato la corte, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il de cuius con gli atti dispositivi del patrimonio non aveva esaurito l'intero asse ereditario, essendo residuati, come indicato dagli appellanti, altri beni relitti, e cioè il provento della vendita da Desiderio Bonnpan ai nipoti, i beni mobili costituenti gli arredi dell'abitazione e i crediti nei confronti dell'INPS, in ordine ai quali gli attori in riduzione - sui quali grava l'onere di provare l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione - nulla hanno idoneamente ed efficacemente opposto, limitandosi ad una contestazione solo relativamente ai beni mobili ed al credito. La corte, quindi, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande di simulazione dell'atto di compravendita del 16/6/1994 tra D B ed i nipoti ex filio A, e della conseguente azione di riduzione della donazione dissimulata. Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 M B, G B, E B e F B hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata il 23/10/2014. Hanno resistito B A, R C, B R, B A, B M e B L nonché A Bompan, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso in quanto eseguita "per conto del fallimento U.G. Costruzioni ed Impianti Tecnologico S.r.l.". F B è rimasta intimata. I ricorrenti ed i controricorrenti hanno depositato memorie. LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione, in quanto eseguita "per conto del fallimento U. G. Costruzioni ed Impianti Tecnologico S.r.l.", è infondata, trattandosi, con ogni evidenza, di un mero errore materiale, sanato, peraltro, dal conseguimento dello scopo: il controricorrente, infatti, non ha eccepito né dimostrato che il ricorso che gli è stato notificato ed al quale ha replicato non fosse quello proposto da M B, G B, E B e F B nei confronti della sentenza che la corte d'appello di Roma ha pronunciato 1'11/9/2014. 2.Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 564 e 2697 c.c. e l'illogicità della motivazione, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver affermato che gli attori in riduzione abbiano l'onere di allegare e provare l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, ha ritenuto che, nella specie, gli attori, non avendo contestato l'esistenza, nel patrimonio del defunto, di altri beni relitti (il provento della Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 vendita ai nipoti, gli arredi dell'abitazione ed i crediti verso l'INPS), come eccepito dai convenuti, avessero l'obbligo, per poter agire in riduzione, di accettare l'eredità con beneficio di inventario, laddove, in realtà, l'onere di fornire la prova dell'inesistenza di ulteriori beni nell'asse ereditario è funzionale alla dimostrazione del pregiudizio in termini di lesione della legittima ed attiene, quindi, ad una fase logicamente e giuridicamente successiva alla ricostruzione dell'asse ereditario, e non può, quindi, essere utilizzato per imporre l'accettazione con beneficio di inventario nell'esercizio dell'azione di simulazione, che logicamente e giuridicamente precede la ricostruzione dell'asse ereditario, spettando, invece, ai convenuti in riduzione, tanto più se in possesso, come A Bompan, dei beni ereditari, la prova dell'esistenza di beni relitti che non abbiano formato oggetto di disposizione da parte del defunto, in quanto condizione negativa per l'esperimento dell'azione di riduzione e non fatto costitutivo della stessa.
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