Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07342
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AL RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Foggia il 30 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Piergiorgio Morosini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia, sezione per il riesame, per quel che qui rileva, ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di LE AN avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Foggia il 26 maggio 2022 nei confronti del predetto LE, in qualità di rappresentante legale della Varda srl., in quanto indagato in ordine al reato di cui all'articolo 2621 codice civile, confermando nei suoi confronti il provvedimento di sequestro di beni mobili immobili e disponibilità finanziarie sino alla concorrenza di complessivi euro 187.854, quale valore equivalente al profitto del reato di false comunicazioni sociali.
2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1 violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato contestato, poiché il giudice del riesame ha omesso di considerare che il reato di false comunicazioni sociali si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce 41I'assemblea e il bilancio viene illustrato ai soci, sicchè la competenza per territorio si radica in quel luogo rimanendo irrilevanti il luogo del tempo di deposito del bilancio presso la sede della società. In forza di questo principio il reato, anche quando si fosse -ealizzato, si sarebbe consumato in un momento antecedente al deposito dei bilanci, avvenuto il 30 maggio 2016. Inoltre la soluzione adottata dal tribunale viola l'art. 160 cod.pen. poiché gli atti interruttivi sono tassativamente previsti e indicati dal legislatore e l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti di altri soggetti, seppure coindagati, non può estendere e interrompere la prescrizione nei confronti dell'odierno ricorrente. Il provvedimento oggetto di gravame è stato notificato dopo sei anni dalla data di realizzazione del presunto reato, precisamente l'otto giugno 2022, quando già il reato era estinto. Il tribunale, a pagina 12 della motivazione, sostiene che il momento consumativo del reato di false comunicazioni è stato correttamente individuato nella data di deposito del bilancio il 30 maggio 2016 e che di conseguenza il termine ordinario di prescrizione di tale reato non risultava interamente decorso ;
nel momento il cui il GIP depositava l'ordinanza cautelare applicativa del sequestro e della misura interdittiva.
2.2 violazione di legge e in particolare dell'art. 125