Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/11/2020, n. 25221
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La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha reputato incensurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto il carattere simulato del rapporto di associazione in partecipazione dalla mancata prova della consegna del rendiconto da parte dell'associante).
Sul provvedimento
Testo completo
10 NOV. 2020 AULA 'A' 25221/20 LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto Contributi INPS SEZIONE LAVORO e associazione in Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: partecipazione Presidente - Dott. FEDERICO BALESTRIERI R. G. N. 24355/2015 Cron. 25221 Consigliere Dott. R AZO Consigliere - Dott. F GRI Rep. Dott. F A - Rel. Consigliere Ud. 15/09/2020 Dott. G L Consigliere CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24355-2015 proposto da: BELLON ANNA MRIA in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROM, VIA A. DEPRETIS n. 86, presso lo studio dell'avvocato F S, che la é m rappresenta e difende unitamente all'avvocato S B;
- ricorrente contro 2020 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 1589 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MRITATO, A S, EMNUELE DE ROSE;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 784/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/04/2015 R.G.N. 15/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. F A. ёшгии R.G. n. 24355/2015 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 8 aprile 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta da Anna Maria Bellon nei confronti dell'INPS che, sulla base di un verbale di accertamento ispettivo del 9 luglio 2007, aveva ritenuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti con Oriana Lazzarin e Antonella Schivo dal 2003 al 2006, disconoscendo i contratti di associazione in partecipazione siglati con le due addette alle vendite;
2. la Corte in estrema sintesi - ha ritenuto, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, che costituisse "argomento insuperabile al fine di affermare il carattere simulato del rapporto di associazione la carenza palesatasi nell'attuazione del rapporto con riguardo all'assenza di un rendiconto, della cui consegna, costituendo obbligo contrattuale in capo all'associante, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione lo stesso";
3. per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso la Bellon con unico articolato motivo;
ha resistito l'INPS con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1. con il ricorso si denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2549 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.";
si critica la Corte territoriale per aver ritenuto che le deposizioni delle lavoratrici interessate "non fossero affidabili";
si eccepisce che "dall'esame delle risultanze delle prove documentali e testimoniali durante il primo grado di giudizio è emersa l'assenza di eterodirezione nel caso de quo" e che "dalle dichiarazioni testimoniali è WIT emerso che l'orario rispettato dalle lavoratrici fosse di massima e non rigido";
si deduce che la prova della natura subordinata del rapporto grava