Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2019, n. 14634
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la seguente /ORDINANZA-i N/TE /•••2•A sul ricorso iscritto al n. 13586/2013 R.G. proposto da Sabini Società Agricola s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G R, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Muzio Clementi, - ricorrente -contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 85/05/12, depositata il 23 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2019 dal Consigliere P C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M;udito l'avv. G R, per la ricorrente FATTI DI CAUSA 1. La Sabini Società Agricola s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 23 novembre 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui era stata recuperata l'Iva detratta in relazione ad un'operazione di acquisto di una macchina agricola. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che la negazione del diritto alla detrazione dell'i.v.a. è giustificato dalla contestazione dell'inesistenza dell'operazione, posta in essere al fine di ottenere vantaggi fiscali.
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