Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 9947

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 9947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9947
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

La Spa Enel Green Power e la Srl ENEL GREEN POWER ITALIA impugnavano gli avvisi di accertamento che rettificavano la rendita catastale proposta con Docfa del 28.12.2010 dalla prima società con riferimento alla centrale sita nel Comune di (Omissis), nonchè quella proposta con Docfa del 25 maggio 2016, includendo nella valorizzazione i pozzi geotermici, assimilati alle costruzioni.

La CTP di Siena: a) con sentenza n. 257/2/2017, accoglieva il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. (Omissis), escludendo la rilevanza catastale delle opere nel sottosuolo;
b) con sentenza n. 289/1/2017, respingeva il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. (Omissis), includendo nella stima le componenti strutturali dell'unità immobiliare o stabilmente connesse al suolo essenziali per lo svolgimento dell'attività e dirette ad assicurare alla Centrale un'autonomia funzionale e reddituale, stabile e duratura.

Avverso la sentenza n. 257/2/2017, la Direzione Provinciale di Siena dell'Agenzia delle Entrate proponeva appello contestando l'assimilazione dei pozzi geotermici alle miniere e Enel Green Power Spa presentava appello incidentale, deducendo la formazione del giudicato interno sull'illegittima valorizzazione dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori, in ragione dell'omissione da parte dell'Ufficio di qualunque considerazione relativa alla valorizzazione di tali beni. Enel Green Power Spa impugnava inoltre la sentenza n. 289/1/2017, deducendo l'illegittima valorizzazione ai fini catastali dei pozzi minerari di produzione e reiniezione e richiamando la sentenza della CTP di Siena n. 257/2/2017, che li aveva ritenuti insuscettibili di valutazione. Dopo aver disposto la riunione dei procedimenti, la CTR Toscana, con sentenza n. 385/1/2020, riformava la sentenza di primo grado n. 257/2/2017 e confermava la pronuncia della CTP di Siena, n. 289/1/2017, in quanto riteneva i pozzi geotermici rilevanti ai fini della stima della rendita catastale e gli importi relativi alla stima dei costi di produzione dei pozzi e al deprezzamento per vetustà dei beni correttamente determinati.

Enel Green Power S.p.A e ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l, quest'ultima beneficiaria dell'impianto geotermico in virtù dell'atto di scissione parziale del 19.12.2019 avente effetti giuridici dal 1.1.2020 (procura notar Atlante rep. 60397, racc. 30932), hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi e l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Le società hanno depositato memorie difensive in prossimità dell'udienza. Il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo, respinti i restanti.

Motivi della decisione



1.Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1942, n. 843, art. 10 , R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 , R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 48 nonchè della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21 e 22 , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 per non avere i giudici territoriali escluso dalla stima i pozzi geotermici, (di proprietà, fino al 31.12.2019 della prima delle ricorrenti e successivamente della seconda società), ancorchè non rientranti nel genus degli "impianti" ma in quello delle "miniere", ritenendo erroneamente, secondo le contribuenti, che, ai fini del calcolo della rendita catastale della centrale geotermica, dovessero essere valorizzati anche i pozzi geotermici di estrazione utilizzati per incanalare i vapori destinati alla turbina, così falsamente applicando le norme rubricate.

Si lamenta la sussunzione dei pozzi geotermici nel concetto di costruzione, ancorchè essi siano cavità naturali già preesistenti all'attività estrattiva oppure create a seguito dell'attività estrattiva, realizzate per la captazione della risorsa geotermica, assumendo il difetto delle caratteristiche delle costruzioni, quali la solidità, la stabilità, la consistenza volumetrica e l'immobilizzazione al suolo;
trattandosi invece di entità autonome rispetto alle centrali elettriche che condividono il medesimo trattamento giuridico delle miniere.

In particolare, si deduce che la miniera assume giuridica esistenza allorquando il suo profilo statico - ovvero la presenza di concentrazioni di determinate sostanze nel suolo - si completa con il profilo dinamico, vale a dire la fase della coltivazione delle risorse;
per questo scopo, infatti, si realizzerebbero i pozzi, per estrarre le sostanze dal sottosuolo e successivamente sfruttarle a livello industriale.

Ad avviso delle società contribuenti, i pozzi geotermici rientrerebbero nella definizione di coltivazione di cui al D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - approvazione del regolamento di attuazione della L. 9 dicembre 1986, n. 896 - recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, e al D.Lgs. 1 febbraio 2010, n. 22.



2. Il secondo motivo reca violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, con riguardo alla stima dei costi relativi allo scavo dei pozzi;
per avere la CTR escluso che il costo di costruzione andasse valutato alla stregua delle risultanze della perizia di stima allegata dalle appellanti e sulla scorta dei contratti sottoscritti dalle società con i fornitori per la realizzazione dei pozzi.



3. Con il terzo strumento di ricorso si deduce violazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 9 nonchè degli artt. 6 e 28 del Regolamento per la formazione del Nuovo catasto ( D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 ), ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3;
per avere il decidente disatteso l'eccezione concernente l'erronea determinazione del deprezzamento per vetustà e riconosciuto la congruità del coefficiente di riduzione del 20% applicato dall'ufficio, trascurando di valutare l'effettiva vita utile delle opere, calcolata dall'amministrazione erroneamente in trenta anni, sebbene ogni dieci anni siano necessari rilevanti opere di manutenzione il cui costo risulta comparabile a quello iniziale di realizzazione.



4. Il quarto mezzo prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, in quanto con l'appello incidentale depositato nel giudizio relativo al primo avviso di accertamento e con il secondo motivo dell'appello proposto nel giudizio avente ad oggetto il secondo avviso di accertamento opposto, le contribuenti avevano contestato la sovrastima dei costi relativi allo scavo dei pozzi, individuato dallo studio del politecnico di Milano commissionato da A.EE.G.;
ciò sul presupposto che esse avevano deciso di costruire i pozzi in economia, con risorse umane proprie e mezzi di loro proprietà, prescindendo dal cd. "casung", cioè opere strumentali allo sfruttamento. Secondo il Politecnico di Milano il costo dello scavo di un pozzo geotermico è pari ad Euro 1.600,00 al 2013, comprensivo di ogni accessorio strumentale alla funzionalità del pozzo, il quale tuttavia risulta superiore al costo calcolato dal perito di parte in Euro 956,00 a cui vanno aggiunti i costi indiretti di cui alla circolare n. 6 del 30.11.2012.

La CTR ha invece confermato la congruità anche di detti costi, assumendo che le società non avevano dimostrato il costo sostenuto per la realizzazione dei pozzi, occorrendo, in ogni caso, far riferimento al costo di costruzione in via astratta sulla scorta delle schede "DEI", come stabilito nella menzionata circolare, ancorchè le stesse avessero depositato i contratti stipulati con i fornitori per la costruzione dei pozzi.



5. Il quinto motivo denuncia l'illegittimità della sentenza per l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. , in ordine alle censure sollevate in entrambi i giudizi con cui si lamentava che la sentenza impugnata aveva confermato la legittimità della valorizzazione dei vapordotti disposta dall'ufficio, sebbene fossero esterni al perimetro dell'unità immobiliare e dunque non valutabili alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure proposte nell'appello principale e in quello incidentale.



6. Va preliminarmente osservato che il riferimento delle società ricorrenti alle disposizioni di cui al R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 e R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 48, lett. g) , e le considerazioni svolte dalle medesime società con riguardo alle miniere e ai pozzi minerari sono fuorvianti trattandosi qui non di miniere e di pozzi minerari, ma di una centrale geotermica e di pozzi geotermici di estrazione di vapori (circostanza pacifica;
vedasi in particolare pagine 1, 2 e 3 del ricorso per cassazione).



7. Ai fini di una corretta soluzione della questione sottoposta all'esame della Corte con la prima censura, occorre preliminarmente distinguere tra gli immobili denunciati tramite procedura Docfa del 2010, e quelli per i quali è stata successivamente proposta la nuova rendita, in base alla L. 23 dicembre 2014, n. 190 , presentata nell'anno 2016.



7.1. Occorre premettere che questa Corte ha sempre ritenuto che la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1 , nel prevedere che, a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'I.C.I., ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta sospese (Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160). Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della presentazione della denuncia. In tale ipotesi, peraltro, il fatto che la situazione materiale denunciata

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