Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/10/2022, n. 29906
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Testo completo
gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23749-2020 proposto da: S GEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE
44, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato M R;
-ricorrente - TSA - TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Sez. U–RG 23749/2020 camera di consiglio13.9.2022
CICERONE
44, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dall'avvocato R B;
-ricorrente successivo -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - nonchè
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA;
-intimato - avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 03/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere M F.
FATTI DI CAUSA
1. —La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria della Corte dei conti ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice ordinario, con riguardo a una vicenda che aveva preso le mosse dall’affidamento, da parte di 24 comuni umbri, del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad alcuni operatori economici riunitiin un raggruppamento temporaneo di imprese . Il Giudice di primo grado ha escluso la giurisdizionedella Corte dei Conti ritenendo che il giudizio avesse ad oggetto una pretesa meramente privatistica, fondata sulla prospettazione di un inadempimento contrattuale, visto che si faceva questione Sez. U–RG 23749/2020 camera di consiglio13.9.2022 dell’emissione di fatture per servizi di trattamento dei rifiuti che non erano statieffettuati. 2. ― In sede di gravame la prima sezione giurisdizionale centrale d’appello dellaCorte dei Conti ha riformato la pronuncia di primo grado dichiarando la giurisdizione del giudice contabile. E’ stato ritenuto , in sintesi,che quel che rilevava, ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti, era rappresentato dall’evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica Amministrazione: non già dalla natura, pubblica o privata, del soggettoche aveva posto in essere la condotta produttiva del danno. Il Giudice di appello ha precisato che il titolo di responsabilità per il quale i convenuti erano stati citati in giudizio era rappresentato dalla scorretta gestione del servizio pubblico locale,per legge intestato agli enti locali e da questi affidato alle società Gesenu s.p.a. e T.S.A.– Trasimeno Servizi Aziendalis.p.a.. Nel provvedimento è stato osservato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che l’affidamento a persona giuridica privata di un servizio pubblicopostula che le prestazioni che l’Amministrazione intende realizzare tramite il privato siano volte a realizzare obiettivi inerenti a una funzione pubblica, con conseguente sussistenza del rapporto di servizio ai fini dell’assoggettamento dei relativi profili di responsabilità alla giurisdizione della Corte dei Conti. 3. —La sentenza della detta Corte, pubblicata il 3 febbraio 2020, è stata impugnata per cassazione da Giuseppe S, che aveva ricoperto diversi ruoli all’interno delle due società e che era stato amministratore unico di Gest s.r.l.: società che, si dedu ce, venne costituita dalle società riunite nel raggruppamento temporaneo di imprese cui era stato affidato originariamente il servizio e che in un secondo momentoebbe a ricevere, in via esclusiv a, l’incarico relativo all’attività di smaltimento;
il ricorso di S è articolato in tre motivi. Unsecondo ricorso per cassazione, da considerarsi incidentale, e fondato su quattro motivi, è stato proposto da T.S.A. Ad entrambi i Sez. U–RG 23749/2020 camera di consiglio13.9.2022 ricorsi resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei conti. Sono state depositate memorie da parte di S e di T.S.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. —Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ex artt. 103 e 111 Cost.e degli artt. 360 e 362 c.p.c., in relazione all’art. 13 r.d. n. 1214/1934, all’art. 1, comma 4, l. n. 20/1994 e all’art. 12 d.lgs. n. 115/2016. Dopo aver premesso che la responsabilità amministrativa ha natura strettamente personale, onde la verifica della sussistenza del rapporto di servizio deve essere necessariamente compiuta avendo riguardo alla specifica posizione di ogni singolo convenuto, il ricorrente deduce che la gravata sentenza avrebbe completamente travisato il petitum sostanziale ricavabile dall’atto di citazione che, dichiaratamente, risultava finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno derivante da «gravissime violazioni delle prescrizioni contrattuali». Si rileva, infatti, che la giurisdizione contabile non sussiste nell’ipotesi in cui il pregiudizio lamentato risulti essere conseguenza di comportamenti del privato che assuma la veste di controparte contrattuale dell’Amministrazione. Si aggiunge che il rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione del giudice contabile può essere configuratosolo in capo alla società, non anche personalmente in capo ai soggetti― organi dipendenti, ― della società stessa, la quale èdotata di autonoma personalità giuridica. Si rileva, in proposito, che il criterio di collegamento estrinseco dato dal rapporto di servizio tra società privata ed ente danneggiato consentirebbe di convenire in giudizio la società in quanto tale, non gli amministratori e dipendentiche per essa abbiano
CICERONE
44, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato M R;
-ricorrente - TSA - TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Sez. U–RG 23749/2020 camera di consiglio13.9.2022
CICERONE
44, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dall'avvocato R B;
-ricorrente successivo -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - nonchè
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA;
-intimato - avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 03/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere M F.
FATTI DI CAUSA
1. —La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria della Corte dei conti ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice ordinario, con riguardo a una vicenda che aveva preso le mosse dall’affidamento, da parte di 24 comuni umbri, del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad alcuni operatori economici riunitiin un raggruppamento temporaneo di imprese . Il Giudice di primo grado ha escluso la giurisdizionedella Corte dei Conti ritenendo che il giudizio avesse ad oggetto una pretesa meramente privatistica, fondata sulla prospettazione di un inadempimento contrattuale, visto che si faceva questione Sez. U–RG 23749/2020 camera di consiglio13.9.2022 dell’emissione di fatture per servizi di trattamento dei rifiuti che non erano statieffettuati. 2. ― In sede di gravame la prima sezione giurisdizionale centrale d’appello dellaCorte dei Conti ha riformato la pronuncia di primo grado dichiarando la giurisdizione del giudice contabile. E’ stato ritenuto , in sintesi,che quel che rilevava, ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti, era rappresentato dall’evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica Amministrazione: non già dalla natura, pubblica o privata, del soggettoche aveva posto in essere la condotta produttiva del danno. Il Giudice di appello ha precisato che il titolo di responsabilità per il quale i convenuti erano stati citati in giudizio era rappresentato dalla scorretta gestione del servizio pubblico locale,per legge intestato agli enti locali e da questi affidato alle società Gesenu s.p.a. e T.S.A.– Trasimeno Servizi Aziendalis.p.a.. Nel provvedimento è stato osservato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che l’affidamento a persona giuridica privata di un servizio pubblicopostula che le prestazioni che l’Amministrazione intende realizzare tramite il privato siano volte a realizzare obiettivi inerenti a una funzione pubblica, con conseguente sussistenza del rapporto di servizio ai fini dell’assoggettamento dei relativi profili di responsabilità alla giurisdizione della Corte dei Conti. 3. —La sentenza della detta Corte, pubblicata il 3 febbraio 2020, è stata impugnata per cassazione da Giuseppe S, che aveva ricoperto diversi ruoli all’interno delle due società e che era stato amministratore unico di Gest s.r.l.: società che, si dedu ce, venne costituita dalle società riunite nel raggruppamento temporaneo di imprese cui era stato affidato originariamente il servizio e che in un secondo momentoebbe a ricevere, in via esclusiv a, l’incarico relativo all’attività di smaltimento;
il ricorso di S è articolato in tre motivi. Unsecondo ricorso per cassazione, da considerarsi incidentale, e fondato su quattro motivi, è stato proposto da T.S.A. Ad entrambi i Sez. U–RG 23749/2020 camera di consiglio13.9.2022 ricorsi resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei conti. Sono state depositate memorie da parte di S e di T.S.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. —Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ex artt. 103 e 111 Cost.e degli artt. 360 e 362 c.p.c., in relazione all’art. 13 r.d. n. 1214/1934, all’art. 1, comma 4, l. n. 20/1994 e all’art. 12 d.lgs. n. 115/2016. Dopo aver premesso che la responsabilità amministrativa ha natura strettamente personale, onde la verifica della sussistenza del rapporto di servizio deve essere necessariamente compiuta avendo riguardo alla specifica posizione di ogni singolo convenuto, il ricorrente deduce che la gravata sentenza avrebbe completamente travisato il petitum sostanziale ricavabile dall’atto di citazione che, dichiaratamente, risultava finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno derivante da «gravissime violazioni delle prescrizioni contrattuali». Si rileva, infatti, che la giurisdizione contabile non sussiste nell’ipotesi in cui il pregiudizio lamentato risulti essere conseguenza di comportamenti del privato che assuma la veste di controparte contrattuale dell’Amministrazione. Si aggiunge che il rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione del giudice contabile può essere configuratosolo in capo alla società, non anche personalmente in capo ai soggetti― organi dipendenti, ― della società stessa, la quale èdotata di autonoma personalità giuridica. Si rileva, in proposito, che il criterio di collegamento estrinseco dato dal rapporto di servizio tra società privata ed ente danneggiato consentirebbe di convenire in giudizio la società in quanto tale, non gli amministratori e dipendentiche per essa abbiano
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