Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 9845
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Testo completo
Con il primo motivo la ricorrente deduce la illegittimità della sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione della L. n. 59 del 1997, art. 15, comma 2 , D.P.R. n. 513 del 1997, art. 19, D.P.R. n. 445 del 2000, art. 25 , L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 , e L. n. 241 del 1990, art. 21-septies (introdotto dalla L. n. 15 del 2005, art. 14, comma 1 )", in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) e al D.Lgs. n. 546 del 1942, art. 62, per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto infondata l'eccezione relativa alla nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione.
1.1. Il motivo è infondato.
In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacchè l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 , la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13461 del 27/07/2012;
conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del 29/08/2018) e, più precisamente, la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014;
conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019).
In particolare, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicchè, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 , deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12243 del 18/05/2018).
Pertanto, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4757 del 27/02/2009).
Del resto, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 117 del 21 aprile 2000, ha dichiarato la manifesta infondatezza, per palese erroneità del presupposto su cui essa si fonda, circa l'essenzialità della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimità Costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 , denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost. , nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento. Costituisce infatti diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene.
Del resto, questa Corte ha precisato, in tema di tributi regionali e locali, che, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, "la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87 , dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale" (Cass. n. 20628/2017). Da non confondere con la fattispecie in esame è quella dell'avviso di accertamento in tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, il quale, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 , è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di contestazione del contribuente, incombe all'Amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere (fra le tante, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24492 del 02/12/2015 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018).
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la