Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 3133
Sentenza
9 dicembre 2022
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9 dicembre 2022
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Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la diversa qualificazione della pericolosità sociale del proposto, in quanto la preclusione del giudicato parziale, in relazione a tale tipologia di procedura, opera limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione. (Fattispecie relativa a riqualificazione della pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in primo grado ritenuta invece riconducibile alle categorie di cui alle lett. a) e b) del medesimo articolo).
Sul provvedimento
Testo completo
03133-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: SERGIO BELTRANI -Presidente - Sent. n. sez. 2360/2022 CC 09/12/2022 PIERLUIGI CIANFROCCA R.G.N. 30646/2022 Relatore GIOVANNI ARIOLLI GIUSEPPE NICASTRO EMANUELE CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD GI nato a [...] - MERAN( ITALIA) il 30/08/1988 avverso il decreto del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. TOMMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO EL NO ricorre per cassazione avverso il decreto del 28/06/2022, con cui la Corte di appello, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trento, ha ridotto, nei confronti del ricorrente, ad anni uno la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, escludendo l'obbligo di soggiorno nel comune di Trento. Al riguardo, premette che la Corte di merito, a fronte dell'impugnazione del solo proposto, aveva confermato la sorveglianza speciale, seppur ridotta quanto alla sua durata, sulla diversa condizione costituita dall'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie di cui alla lett. c) dell'art. 1 d.lgs n. 159 del 2011, a fronte, invece, dell'applicazione della misura di prevenzione da parte del Tribunale, in aderenza alla richiesta del questore, sulla scorta delle differenti condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 del predetto decreto legislativo. Tanto premesso, lamenta la violazione del principio devolutivo in appello di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile anche alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione, stante il rinvio operato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 alle disposizioni del codice di rito sulla proposizione e decisione dei ricorsi avverso l'applicazione delle misure di sicurezza. Inoltre, trattandosi di una riqualificazione conseguente ad una nuova contestazione in giudizio di appello, era violato anche il principio del contraddittorio, non essendo la difesa stata chiamata ad esprimersi prima della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato.
1. Con riguardo alla denunciata violazione del divieto della "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, va richiamato l'orientamento di questa Corte in materia che, sul piano