Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/03/2022, n. 07276

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/03/2022, n. 07276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07276
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22438/2012 R.G. proposto da: MARO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per procura speciale dal prof. Avv. V F e dall’avv. S P P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, vla Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9. – ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22438/2012 Numero sezionale 277/2022 Numero di raccolta generale 7276/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 108/28/12, depositata il 20/6/2012 e notificata il 24/7/2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. Michele Cataldi;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli ha chiesto di rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In data 15 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate notificò alla Maro s.r.l. , esercente la gestione di supermercati, un avviso dl accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificò il modello unico 2O04, per l'anno d’imposta 2003, accertando maggiore Irpeg e Irap, a causa del disconoscimento della deducibilità sia di costi relativi all’ acquisto di merci, ritenuti non di competenza dell’esercizio in questione;
sia di parte dei costi per la promozione di un marchio, comune ad altre società operanti nel settore con la medesima insegna, con conseguente ripartizione delle relative spese tra tutte le società utilizzatrici, e quindi con inerenza solo parziale dei costi rispetto alla contribuente accertata.

2. Impugnato il predetto alto dalla contribuente, previa presentazione di istanza di accertamento con adesione in data 10 maggio 2006, l’adita Commissione provinciale di Roma rigettò il ricorso, con la sentenza n. 120/02/09, depositata il 6 aprile 2009. 3. Proposto appello principale dalla contribuente, l’Ufficio propose appello incidentale, con il quale censurò la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo della s.r.l., che non gli sarebbe mai stato notificato. n. 22438/2012 r.g. 2 F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22438/2012 Numero sezionale 277/2022 Numero di raccolta generale 7276/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 La contribuente eccepì che era passata in giudicato altra sentenza della medesima CTP, la n. 527/02/2010, emessa il 22 ottobre 2010 e depositata l’1 dicembre 2010, che aveva accolto il ricorso della medesima s.r.l. avverso la cartella di pagamento relativa all’ iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della pretesa di cui all’avviso d’accertamento de quo. In tale decisione, eccepì la contribuente, si dava atto dell'avvenuta impugnazione dell’atto impositivo presupposto dalla cartella di pagamento e della pendenza del relativo giudizio, quindi era stato accertato, ormai irrevocabilmente, che era stato notificato all’Ufficio il ricorso introduttivo avverso il medesimo atto d’accertamento sub iudice innanzi la CTR. La Commissione tributaria regionale per il Lazio, con la sentenza di cui all’epigrafe, dichiarò inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, in quanto mai notificato all’ Ufficio, con la seguente motivazione: « La contribuente, in sede di presentazione del ricorso avverso la cartella di pagamento, notificato all’Ufficio in data 18-10-06, aveva affermato che l’avviso di accertamento era stato consegnato direttamente all’Ufficio-reparto TEAM IIDD/IVA che l’aveva protocollato con n. […]. Il Collegio rileva che in data 18-10-06 non era stato presentato il ricorso, ma solamente una istanza di autotutela. Tra l’altro, l’atto suddetto è stato presentato oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 546/92. Infatti, la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta il 15-04-06 e la nota suddetta (che si ripete non è il ricorso) è stata consegnata il 18-10-06 e, quindi, oltre il termine prescritto che scadeva il 14-06-06.». n. 22438/2012 r.g. 3 F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22438/2012 Numero sezionale 277/2022 Numero di raccolta generale 7276/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 4. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente il Collegio che con ordinanza interlocutoria questa Corte aveva disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo ai gradi di merito che, nonostante la sollecitazione all’invio, non è stato trasmesso dal giudice a quo. Ritiene tuttavia il Collegio che, in ragione delle difese delle parti e della documentazione allegata in questa sede, il ricorso possa comunque essere deciso, peraltro anche in ottemperanza alla necessità della sua definizione in una ragionevole durata, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost. .

2. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta sia la violazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’ art. 360, prima comma, num. 3, cod. proc. clv., essendo stato il ricorso introduttivo ritualmente notificato, il 18 ottobre 2006, tramite consegna presso l’ufficio dell' Agenzia delle Entrate di Roma, unitamente all’ istanza di autotutela;
sia la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in quanto tale circostanza era stata accertata dalla C.T.P. di Roma con la predetta sentenza n. 527/2/2010, passata in giudicato, pronunciata all’esito del procedimento introdotto dal ricorso della medesima contribuente avverso la cartella di pagamento, emessa sul presupposto che l’avviso d’accertamento de quo fosse definitivo e potesse essere riscossa interamente la relativa pretesa erariale. Viceversa, la sentenza resa dalla CTP ha dato atto che l’accertamento era ancora sub iudice ed ha n. 22438/2012 r.g. 4 F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22438/2012 Numero sezionale 277/2022 Numero di raccolta generale 7276/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 quindi ridotto l’importo oggetto della cartella nei limiti di cui all’art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Secondo la ricorrente, tale sentenza dovrebbe pregiudicare irrevocabilmente l’accertamento circa l’avvenuta proposizione del ricorso, da parte della contribuente, avverso l’atto impositivo presupposto dalla cartella e qui in discussione.
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