Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2020, n. 30762
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da J G, nato a Bari il 08/08/1977 avverso l'ordinanza del 20/02/2020 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M R;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari ha confermato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a G 3 la misura cautelare personale degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di concorso in più delitti di false comunicazioni sociali (capi 2 e 11), in più delitti di falso in bilancio (capi 3, 5, 7, 8, 9, 10), in più delitti di falso in prospetto di cui all'art. 173-bis d.lgs. n. 58 del 1998 (capo 14), unitamente ad altri soggetti che operavano quali amministratori della Banca Popolare di Bari soc. coop. p. a.. 2. Avverso detta ordinanza ricorre G J, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sei motivi, tutti attinenti esclusivamente alle esigenze cautelari. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen. ed in particolare della mancata esposizione e dell'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.
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