Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/06/2020, n. 18012

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/06/2020, n. 18012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18012
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HOR MOHAMMED nato il 05/11/1994 avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere S F;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 05/03/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 20/10/2015, nei confronti di EL HOR MOHAMMED confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a più punti della sentenza. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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