Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2019, n. 19930
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore,avv. SATTA NICOLA, in difesa della PC AI AR EN, che si riporta alle conclusioni scritte che deposita con la nota spese. udito il difensore, avv. GARGALLO DI CASTEL LENTINI FILIPPO sost.proc. dell'avv. CARBONI STEFANO del foro di SASSARI in difesa di AR VA, che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari — ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari del 17 marzo 2017 che condannava RI LV, all'esito del rito abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione per i reati di calunnia e violenza privata. Si contesta all'imputato di avere, con querela presentata al Commissariato di Alghero, falsamente incolpato SA AR RM del delitto di lesioni aggravate per futili motivi pur sapendola innocente. In particolare la accusava falsamente di averlo investito con la macchina, colpendolo all'altezza degli arti inferiori, all'addome e alla mano, così procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni. RI è stato, altresì, condannato perché, con violenza e minaccia consistita nel posizionarsi davanti all'autoveicolo, nell'aver seguito la macchina e nell'avere pronunciato frasi minacciose, costringeva la donna ad arrestare la marcia dell'auto impedendole di proseguire per circa 15 minuti. Il materiale probatorio si fonda sulle dichiarazioni della parte civile e dei testi presenti, nonché sulle riprese video effettuate dalla donna e da una terza persona che si trovava nei pressi del luogo ove si sono svolti i fatti.
2. Avverso la sentenza ricorre RI deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., posto che la decisione dei Giudici di secondo grado si baserebbe esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla SA e sulle risultanze di alcuni video che non documentano il precedente investimento operato dalla parte offesa prima del blocco della sua auto. La Corte ha disatteso tutte le prove a discarico offerte dall'imputato, pur trattandosi di testimonianze rese da soggetti privi di legame con il RI. Il teste IG, in particolare, era presente alla prima parte della vicenda e ha dichiarato di avere visto la SA colpire l'imputato con la autovettura. La Corte ha omesso inoltre di prendere in considerazione le dichiarazioni del figlio dell'imputato, nonché ex fidanzato della parte civile, e non ha valutato il fatto che il Questore di Sassari ha disposto l'archiviazione dell'istanza della SA volta a richiedere l'ammonimento dell'imputato. La Corte ha errato, poi, nel ritenere che RI fosse perfettamente sano a seguito del primo investimento e che se avesse effettivamente subito delle lesioni non avrebbe potuto seguire a piedi la parte civile. Le lesioni alla mano e agli arti inferiori non potevano certo impedire a un maratoneta come il RI di inseguire un veicolo.La Corte d'appello, dall'esame del video, è riuscita in quanto il Tribunale negava fosse possibile compiere e cioè comprendere quello che RI, che si trovava al di fuori dell'abitacolo dell'autovettura, stava dicendo. Il video inoltre non riprende la fase iniziale dell'investimento e la relativa omissione di soccorso. È, infine, insussistente la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera replica delle deduzioni già mosse col ricorso in appello e non si confronta con le — adeguate — risposte date dalla Corte territoriale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6,