Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2022, n. 46668

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2022, n. 46668
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46668
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOIA ANDREA SAVERIO nato a PALERMO il 16/04/1996 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della fuga, e l'inammissibilità del ricorso nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, in data 5 novembre 2021, ha parzialmente riformato (escludendo l'aggravante del comma 4 dell'art. 589-bis cod. pen. e rideterminando conseguentemente la pena) la sentenza, nel resto confermata, con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia A S S, per il delitto di omicidio stradale in danno di F M, aggravato dall'essersi l'autore dato alla fuga e dal non aver mai conseguito la patente di guida.

1.1. L'incidente per cui é processo si verificava in Lampedusa nella tarda serata del 31 agosto 2019: la M percorreva a piedi, assieme a tale U B (che la teneva per mano) la via Terranova, che dal centro urbano di Lampedusa conduceva al luogo ove gli stessi alloggiavano. A un tratto il B avvertiva un forte colpo e notava i fari di un'auto che si allontanava senza frenare;
e si accorgeva successivamente che la M, colpita dall'autovettura, era stata sbalzata verso l'alto urtando i rami di un albero cadendo poi esanime poco più avanti;
nonostante i soccorsi, la donna decedeva poco più di un'ora dopo, presso il locale poliambulatorio.

1.2. La Corte di merito, pur accogliendo il motivo di impugnazione afferente la prova dell'aggravante dello stato di ebbrezza riscontrato sul S (per essere stato l'esame etilometrico eseguito circa tre ore dopo il sinistro), ha nel resto confermato gli argomenti posti a base della condanna emessa in primo grado a carico del S: il quale al momento del sinistro, pur sprovvisto di patente, conduceva una jeep Suzuki S3 500 XA di proprietà di tale P Aella, che aveva affidato il veicolo al S perché costui lo riparasse. La penale responsabilità dell'accaduto in capo al S, a seguito delle indagini compiute dai Carabinieri dopo l'incidente, é risultata sostanzialmente pacifica, risultando le doglianze rassegnate in appello riferite essenzialmente al rispetto dei limiti di velocità al momento dell'impatto con la persona offesa, nonché al regime circostanziale.

2. Avverso la sentenza d'appello ricorre il S, con atto articolato in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della fuga del conducente, a lui contestata ex art. 589-ter cod.pen.: dalle prove assunte risulta infatti, secondo l'esponente, che egli, al momento dell'arrivo degli operanti, si trovava sul luogo j dell'incidente, essendo egli immediatamente tornato sul posto dopo l'urto ed essendosi allontanato solo quando la vittima veniva trasportata in ospedale, al termine degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, che dunque non vennero in alcun modo ostacolati dalla condotta del S.

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione dei limiti di velocità e delle prescrizioni della velocità da tenere in relazione allo stato dei luoghi;
deduce l'esponente che la Corte di merito ha ignorato le circostanze evidenziate dall'appellante in ordine alla natura della strada (una via panoramica fuori dal centro abitato, ove quindi doveva considerarsi vigente il limite dei 90 knnh), all'assenza di segnaletica, all'illuminazione inadeguata soprattutto nel punto d'impatto, all'orario notturno, all'assenza di marciapiedi, alla presenza di abitazioni sparse e alla condotta della vittima, che percorreva la
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