Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2018, n. 06986

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2018, n. 06986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06986
Data del deposito : 13 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAZIOSO GIUSEPPE nato il 16/08/1951 a CATANIA avverso l'ordinanza del 17/01/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
letternefttite le conclusioni del PG cAo Cx. Sca- uje. 5 h e, UsA, Ji a/( Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l' ordinanza in epigrafe indicata il Giudice dell' udienza preliminare di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di G G, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a sette sentenze esecutive in essa specificamente indicate.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, G G, che censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.. Il difensore rileva come il giudice dell'esecuzione abbia rigettato la richiesta relativa al riconoscimento della continuazione tra più reati commessi dal G quale appartenente all' associazione di stampo mafioso Cosa Nostra di Catania, non confrontandosi con i provvedimenti prodotti dalla difesa, unitamente all'istanza di continuazione, e precisamente uno del 28/05/03 della Corte di assise di appello di Catania relativo al riconoscimento nei confronti dello stesso condannato del vincolo della continuazione ed uno dello stesso tipo emesso nei confronti del fratello, G Mario, facente parte dello stesso sodalizio criminoso dell'istante. La difesa si duole che il rigetto sia stato operato con formule di stile, affermando un'omessa allegazione, laddove, invece, doveva ritenersi che le ragioni a sostegno della richiesta fossero per relationem contenute nei provvedimenti giurisdizionali allegati. Chiede, quindi, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
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