Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2017, n. 3587
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Testo completo
B.G. ha impugnato nei confronti dell'agenzia delle entrate e della concessionaria per la riscossione una cartella di pagamento emessa per omessi versamenti di IRPEF in base al controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2002.
La commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso sulla base dei rilievi della mancata sottoscrizione della cartella e dell'a mancata indicazione in essa del responsabile del procedimento (motivo, quest'ultimo, non dedotto dalla contribuente).
Previa riunione, la commissione tributaria regionale della Campania in Napoli ha respinto gli appelli proposti dall'agenzia e dalla concessionaria, affermando l'obbligatorietà dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e non pronunciando su eccezione di ultrapetizione - sottoposta quale motivo di gravame dalla concessionaria - per mancata proposizione di motivo di ricorso della contribuente in relazione a tale aspetto.
Avverso questa decisione l'agenzia propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, rispetto al quale si costituisce l'Equitalia Polis s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale su due motivi, non svolgendo invece difese la contribuente.
Motivi della decisione
1. - Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.
2. - E' fondato e va accolto-- anche ai fini dell'ammissibilità del ricorso incidentale - il secondo motivo del ricorso principale con cui l'agenzia lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito con la L. n. 31 del 2008;
motivo cui si giustappone il secondo motivo del ricorso incidentale, anch'esso dunque fondato. Erroneamente infatti la sentenza afferma che, essendo stata emessa la cartella per cui è causa prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007 che rendè l'indicazione obbligatoria solo nelle cartelle per ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, sussisterebbe invalidità per mancata indicazione del nome del responsabile del procedimento. In argomento deve richiamarsi come questa Corte abbia già chiarito, anche a sezioni unite, che l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non è richiesta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, - di cui appare fare applicazione la sentenza impugnata - a pena di nullità;
tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 - ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, che