Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2018, n. 06066

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2018, n. 06066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06066
Data del deposito : 8 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARPE MATTEO N. IL 03/11/1964 avverso l'ordinanza n. 16/2015 CORTE APPELLO di ANCONA, del 22/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. R A S;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. P G, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 7 giugno 2013, irrevocabile il 5 dicembre 2014, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza, 29 novembre 2011, con cui il Tribunale di Parma aveva condannato M A alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose.

1.1 I fatti definitivamente giudicati si inseriscono nella più ampia vicenda relativa al tracollo del gruppo P e delle società ad esso correlate, il cui default era culminato tra la fine del 2003 e il 2004 nella dichiarazione di insolvenza e nel fallimento di molte di esse. Le contestazioni hanno avuto ad oggetto la concessione di un prestito ponte di 50 milioni di euro da Banca di Roma a Parnnalat s.p.a. e da quest'ultima per la maggior parte dirottato al sottogruppo turismo, in stato di virtuale deftilt, per garantirne la sopravvivenza nelle more della conclusione di un accordo finalizzato alla ristrutturazione della sua esposizione debitoria con il ceto bancario (concorso nel reato di bancarotta P s.p.a.);
la successiva stipulazione di una convenzione interbancaria, che coinvolgeva gli istituti creditori del comparto turismo del gruppo P, fondato su un piano di rilancio industriale dello stesso e sulla valutata solidità patrimoniale della neo- costituita Parmatour s.p.a., nella quale erano state trasferite le attività operative provenienti da Hit International s.p.a. e da Hit s.p.a. (concorso nella bancarotta Hit- Parnnatour).

1.2 Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito inizialmente era stata esplorata dall'istituto bancario (Capitalia s.p.a. che a partire dal primo luglio 2002 aveva assunto la veste di società controllante del gruppo bancario sino a quella data facente capo a Banca di Roma) la possibilità di concedere il prestito direttamente alle società del comparto turismo, possibilità accantonata a seguito della valutazione negativa sulla capacità di Hit s.p.a. di provvedere alla restituzione del prestito e sull'affidabilità dei bilanci di Horus s.r.I., capofila del sottogruppo turismo, e tuttavia, a distanza di un paio di giorni, con modalità anomale, senza alcuna formale richiesta dell'apparente beneficiario e con istruttoria palesemente sommaria, era stato concesso alla P un finanziamento ponte, destinato apparentemente a soddisfare inesistenti esigenze stagionali della sua tesoreria, ma nella realtà destinato ad essere utilizzato in favore della Hit s.p.a., finanziamento erogato nella sua integralità tra l'ottobre e il novembre del 2002 e contestualmente trasferito alla Hit, reale ed effettiva destinataria della complessiva provvista di oltre 46 milioni di euro e solo in parte utilizzato per il pagamento di una rata del prezzo dell'azienda Ciappazzi (il cui acquisto, per il tramite di Cosal s.r.l. era stato effettuato dal T per corrispondere alle pressioni esercitate dal gruppo Capitalia, interessato a realizzare in tal modo una ristrutturazione del debito del gruppo Ciarrapico, cui originariamente Ciappazzi apparteneva). Operazione, quella della concessione del prestito c.d. bridge, contestuale all'avviamento di un progetto di ristrutturazione del debito del comparto turismo, seguito come banca agente dal Medio Credito Centrale (MCC), facente parte del gruppo Capitalia e di cui la P aveva in precedenza acquistato un pacchetto azionario, e culminato nell'aprile 2003 con la stipulazione della convenzione interbancaria sulla base di presupposti fittizi (l'affidabilità del piano industriale proposto e l'effettività della capitalizzazione di Parmatour), operazioni che avevano aggravato il dissesto del sottogruppo turismo.

1.3 Non era possibile negare, annotavano i giudici di merito, in disparte la pur accertata conoscenza in capo ai concorrenti estranei dello stato di dissesto della P, formale beneficiaria del finanziamento, la consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione, alla cui realizzazione avevano collaborato, e l'entità del depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori della società che ne sarebbe conseguita. L'operazione della concessione del prestito ponte, gestita in tutte le sue fasi sotto la supervisione della banca, non consisteva nella ordinaria erogazione di un mutuo. Il suo contenuto era stato, invero, assai più complesso: l'erogazione del finanziamento era avvenuta in difetto di qualsivoglia formale richiesta, mediante l'individuazione di una causale pretestuosa e inveritiera (le esigenze stagionali della tesoreria P) e anche per realizzare esigenze proprie del gruppo bancario connesse all'intreccio che l'affare Ciappazzi aveva con gli interessi dell'istituto. La somma erogata era stata accreditata alla Parnnalat entrando nel suo patrimonio, con la correlativa assunzione dell'obbligazione di restituzione;
contestualmente, attraverso la predisposizione di conti dedicati, la maggior parte dei fondi erano stati trasferiti alla Hit;
si era trattato di una consapevole collaborazione ad opera della banca alla realizzazione da parte di C T di un'attività distrattiva dal patrimonio P di fondi, apparentemente erogati a titolo di mutuo, con iscrizione in contabilità di poste creditorie sin dall'inizio da considerarsi come inesigibili nei confronti di Hit per la ben conosciuta incapacità di quest'ultima di garantire una credibile ipotesi di restituzione. Era stata, dunque, un'operazione che per la dimostrata consapevolezza da parte della struttura della banca della rilevante esposizione debitoria dell'intero gruppo e per l'entità della somma erogata, assumeva una chiara connotazione di pericolosità per le aspettative del ceto creditorio della società sovvenzionata e contestualmente privata dei mezzi apparentemente forniti, ma al contempo gravata di un ulteriore e pesante debito, attesa la sostanziale irrealizzabilità del credito acquisito nei confronti della destinataria finale della nuova finanza transitata verso società decotta, priva di mezzi per sostenerne il peso e che non si sarebbe potuta finanziare direttamente.

1.3 La decisione di primo grado enunciava come elementi probatori a carico dell'A, all'epoca dei fatti direttore generale della capogruppo Capitalia, amministratore delegato della MCC, consigliere di amministrazione di Banca di Roma, presidente del comitato crediti di Capitalia: (a) la circostanza che l'A era stato, nell'ambito delle trattative che avevano portato all'erogazione del prestito, il principale punto di riferimento dei funzionari del gruppo Capitalia che avevano condotto i negoziati con i rappresentanti del T e del gruppo turismo, fungendo da regista e supervisore dell'operato del Perco e del P, come dimostrato: a) dal messaggio di posta elettronica inviato il 18 luglio 2002 dal Perco alla segretaria dell'A;
b) dalle dichiarazioni di Lucciola (che lo aveva indicato quale punto di riferimento delle strutture di MCC e di Capitalia interessate nel progetto di ristrutturazione del debito del comparto turismo), dello stesso Perco, di Muto (il quale aveva confermato che l'A era stato costantemente aggiornato sugli sviluppi del piano di ristrutturazione di Hit dalle strutture di MCC che si erano occupate della pratica: Pascazio dell'area finanziamenti strutturati;
P e Perco dell'area finanza aziendale);
c) dal messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2002 con cui il Perco aveva trasmesso direttamente all'A un memorandum che sintetizzava i risultati di un incontro avvenuto il giorno prima, in cui i rappresentanti di Hit e quelli del gruppo Capitalia avevano discusso sia del piano di ristrutturazione del gruppo turistico sia della richiesta di concedere allo stesso un prestito bridge dell'importo di 50 milioni di euro entro il mese di ottobre;
d) dal memorandum del 7 ottobre 2002 con cui Lucciola riferiva che fino a quel momento l'A si era mostrato contrario all'erogazione del bridge financing e che era stato destinatario di un promemoria con cui le strutture tecniche proponevano di concedere un bridge financing all'azionista di riferimento (Horus s.r.I.) e non direttamente al gruppo Hit;
e) dal messaggio di posta elettronica inviato dal Perco il 10 ottobre 2002 alla segretaria dell'A, con cui il primo lo aveva informato degli sviluppi sulle trattative in corso su Hit e della decisione di Capitalia di concedere il finanziamento bridge, usando P come schermo, messaggio inviato anche al P, il quale aveva ammesso di averlo interpretato nel senso che Capitalia aveva deciso di finanziare Hit, erogando formalmente il prestito a P;
f) dalla nota Giove-P che, pur non indirizzata direttamente all'A, aveva avuto ampia diffusione in MCC e in Capitalia, tanto da far ritenere che, in tali ambiti, il fatto che Hit fosse stata finanziata con l'interposizione fittizia e illecita di P era assolutamente notorio ;
(b) i tempi, i modi e le anomalie che avevano contraddistinto la pratica di concessione del prestito a P: la pratica era stata avviata 1'8 settembre 2002, nascendo praticamente dal nulla, stante il difetto di formale richiesta del beneficiario, e per importo di entità straordinaria sia per Parnnalat che per Capitalia, come ammesso dallo stesso imputato il quale aveva dichiarato che si era trattata di un'operazione importante anche per Banca di Roma, avendo comportato un incremento del 25% delle esposizioni della Banca verso P;
era stata definita nell'arco di due soli giorni con procedura a dir poco singolare, con misteriosa e improvvisa scomparsa dalla scena del finanziamento del medesimo importo richiesto da T in favore di Hit, finanziamento che sempre l'imputato aveva definito di vitale importanza per la società del comparto turistico, stretta dalla necessità di pagare la biglietteria aerea;
A aveva affermato di aver deciso all'ultimo momento di disertare la seduta del Comitato crediti di Capitalia del 10 ottobre, dove era stato approvato il parere favorevole alla concessione del prestito bridge a Parnnalat, e, dunque, inverosimile era la tesi che quella riunione fosse stata fissata proprio in quella data per approfittare, come sostenuto, dell'assenza dell'imputato;
(c) il fatto che, quale direttore generale di Capitalia, aveva formato l'atto di assenso che, secondo i regolamenti interni del gruppo bancario, costituiva l'autorizzazione richiesta dall'art. 136 TUB per la delibera del consiglio di amministrazione di Banca di Roma, avente ad oggetto la concessione del finanziamento. Priva di pregio era da ritenersi la tesi difensiva, secondo cui non di atto di assenso si trattava, ma di mera missiva di trasmissione dell'atto di assenso, già perfetto, deliberato dal Comitato Crediti sul presupposto: 1) che la costituzione di Capitalia aveva comportato la sostanziale abrogazione della delibera del 1997 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'allora società capogruppo Banca di Roma aveva delegato al direttore generale il potere di rilasciare l'assenso;
2) che, in vista della nascita della nuova capogruppo Capitalia, il Consiglio di amministrazione della Banca di Roma aveva approvato, nella seduta del 13 giugno 2002, il complesso delle norme regolamentari che avrebbero disciplinato, a partire dal primo luglio 2002, la nuova entità societaria, prevedendo l'istituzione all'interno di Capitalia di un nuovo organo collegiale, il Comitato Crediti, che non esisteva nella vecchia capogruppo Banca di Roma;
3) che, nella medesima seduta, con l'atto "poteri delegati di Capitalia", era stata attribuita al Comitato Crediti la competenza a deliberare i pareri richiesti dalle banche del gruppo in applicazione dei principi di governance;
4) che con nota del 4 settembre 2002 la funzione crediti di Capitalia aveva precisato che le banche partecipate erano tenute ad acquisire, preventivamente alla decisione del proprio organo deliberante, il parere della holding anche per le operazioni configuranti l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 TUB;
5) che il testo delle norme regolamentari della nuova Capitalia evidenziava, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 136, che il termine parere era utilizzato come sinonimo di assenso. Di contro, era stato osservato che nessuna delle disposizioni regolamentari citate prevedeva espressamente o anche implicitamente la delega al comitato crediti del potere di esprimere l'assenso ex art. 136;
che esse affidavano al nuovo organo consultivo il potere di esprimere pareri per una serie di fattispecie, tra cui anche quelle contemplate dall'art. 136 citato, ma che nulla autorizzava l'evocata equazione parere-assenso;
che la richiamata nota del 4 settembre 2002 prevedeva soltanto la funzione consultiva obbligatoria ma non vincolante del suddetto organo collegiale, al quale non era stato riconosciuto il potere di rilasciare l'assenso previsto dall'art. 136, spettante in via esclusiva all'organo che ne era il titolare originario, ossia al consiglio di amministrazione della società capogruppo e, per esso, come da delibera del 1997, al direttore generale della società;
e, d'altro canto, la delibera del 21 gennaio 2006 del Consiglio di amministrazione di Capitalia aveva chiarito e ribadito esplicitamente che era rimasta in vigore quella adottata nel 1997, con la quale era stato conferito al direttore generale della Capogruppo il potere di esprimere l'assenso ai sensi dell'art. 136 TUB e che in forza di tale potere il direttore generale di Capitalia, dott. A, aveva rilasciato, previo parere favorevole del Comitato Crediti, l'assenso anche per le operazioni delle società del Gruppo assoggettate all'iter previsto dall'art. 136 TUB come novellato, con ampliamento del suo ambito operativo, dalla L. n. 262 del 2005. 1.3.1 Quanto alla convenzione interbancaria: (1) l'A, quale amministratore delegato di MCC, istituto designato come banca agente per l'approvazione e l'attuazione della convenzione, aveva seguito in prima persona l'iter delle trattative che avevano portato alla sua approvazione;
(2) sapeva perfettamente che il finanziamento bridge era stato erogato ad Hit non da uno dei suoi soci, come falsamente indicato nel progetto di ristrutturazione del debito del gruppo turistico, ma da Parnnalat e che, dunque, il progetto era basato sul presupposto fraudolento della fittizia conversione in capitale sociale del prestito bridge concesso a P;(3) era stato il presentatore e l'autore, come direttamente ammesso, della proposta approvata 11 17 dicembre 2002 dal Consiglio di amministrazione di MCC di adesione dell'istituto alla convenzione interbancaria relativa alla ristrutturazione del debito della costituenda Parmatour;
aveva firmato gli atti di assenso all'adesione delle controllate MCC, BiPop Carire e Banco di Sicilia;
aveva partecipato alle sedute del Comitato Crediti di Capitalia del 14 e 28 gennaio 2003, nelle quali erano stati espressi pareri favorevoli all'adesione delle controllate Banca di Roma, LeasingRoma e Irfis s.p.a. e formato gli atti di assenso necessari;
(4) sapeva che il gruppo turistico era decotto e ne conosceva nei particolari la drammatica situazione, avendo ammesso di aver saputo sia del mancato pagamento della rata di 560.000 euro dovuta ad Efibanca, sia dell'incapacità di Hit di onorare finanche la vitale scadenza della biglietteria aerea.
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