Cass. civ., sez. I, sentenza 17/05/2016, n. 10079

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Nel caso di presentazione per la riscossione di un assegno bancario privo di clausola di non trasferibilità e caratterizzato da una serie di girate in bianco presso la banca dove il girante per l'incasso è titolare di conto corrente, quest'ultima, se limitatasi a curarne la riscossione quale mandataria all'incasso della banca trattaria, ha soltanto l'obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno nel momento in cui il titolo le viene consegnato, mentre la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate, anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni ivi apposte, grava sulla banca trattaria, ai sensi degli artt. 11 e 38 del r.d. n. 1736 del 1933. La banca girataria per l'incasso può, peraltro, essere chiamata a rispondere in solido con la banca trattaria, a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del traente, ove, con il suo comportamento colposo o doloso (da dedurre e adeguatamente dimostrare nel caso concreto), abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi del danno, consistente nell'indebito pagamento di assegni a soggetto non legittimato all'incasso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/05/2016, n. 10079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10079
Data del deposito : 17 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 10079/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 13662/2011 Cron. 10079 PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C.I Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Presidente Ud. 31/03/2016 Dott. MARIA ACIERNO Consigliere PU1 Dott. MAURO DI MARZIO Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Dott. LOREDANA NAZZICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13662-2011 proposto da: BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. (C.F. 03034840169), UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A., già BANCHE POPOLARI UNITE SOC. COOP. A R.L. (C.F. 03053920165), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso l'avvocato MASSIMILIANO 2016 CARDARELLI, che le rappresenta e difende, giusta 678 procure in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro 1 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso l'avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

AT NI, CATARELLI S.P.A., BANCA DEL FUCINO S.P.A., TRE P S.N.C. DI PENNESI RENZO E F.LLI;

- intimati -

Nonché da: AT NI (C. F. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso l'avvocato NI PETRILLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. (C.F. 03034840169), UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A., già BANCHE POPOLARI UNITE SOC. COOP. A R. L. (C. F. 03053920165), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso l'avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, che le rappresenta e difende, giusta 2 procure in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrenti al ricorso incidentale

contro

CATARELLI S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., BANCA DEL FUCINO S.P.A., TRE P S.N.C. DI PENNESI RENZO E F.LLI;
intimati avverso la sentenza n. 1564/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito, per le ricorrenti, l'Avvocato IDA CARDARELLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;
udito, per la controricorrente M.P.S., l'Avvocato M. LUISA CASOTTI CANTATORE che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO NI RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso incidentale, per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale con l'assorbimento dei restanti motivi. 3 RITENUTO IN FATTO.

1. Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1996, la CantareLI s.p.a. evocava in giudizio la Banca Popolare di Bergamo Credito Va- resino ed il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rispettivamente banca girataria per l'incasso e banca trattaria, chiedendone la condanna, in via solidale e/o alternativa, al pagamento della somma di ₤. 27.270.952, per l'illegittimo pagamento di alcuni assegni bancari a persona diversa dalla legittima prenditrice. Il contraddittorio veniva, quindi, integrato - mediante diversi e successivi atti di chiamata in causa nei confronti di NI AT, presentatore dei suddet- - ti assegni all'incasso, della Banca Popolare del Fucino, negoziatrice di parte dei titoli, di AN RI, agente della CantareLI s.p.a. e presunto autore della falsificazione della firma di girata sugli assegni attribuita alla predetta società, di AR CA e della Tre P s.n.c. di NE RE e RA, che avevano ricevuto l'accredito di una parte dei titoli sui loro conti correnti. Il Tribunale di Roma, con sen- tenza n. 39621/2002, rigettava la domanda della CantareLI s.p.a. e dichiarava inammissibili le domande di manleva proposte nei con- fronti del RI e del AT, per difetto di valida procura dei rispettivi atti di citazione.

2. Avverso tale decisione proponevano appello principale la Canta- reLI s.p.a. ed appello incidentale il Monte dei Paschi di Siena, la Banca Popolare di Bergamo e la Banche Popolari Unite coop a r.l. (le ultime due quali successori, rispettivamente, a titolo particolare ed a titolo universale della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino), che venivano tutti parzialmente accolti dalla Corte di Appello di Ro- ma, con sentenza n. 1564/2010, depositata il 14 aprile 2010. Il giu- dice di seconde cure riteneva, invero, sussistente la responsabilità sia della Banca Popolare di Bergamo che del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., oltre che della Banche Popolari Unite coop. a r.l. (ora Unione di Banche Italiane Scpa) per i danni sofferti dalla CantareLI s.p.a., qualificandola come responsabilità di tipi aquiliano, e le con- dannava, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti 2 dall'appellante principale. La medesima decisione dichiarava, altresì, la Banca Popolare di Bergamo, la Banche Popolari Unite coop. a r.l. e la Banca del Fucino s.p.a., responsabili dei danni cagionati al Mon- te dei Paschi di Siena con la negoziazione degli assegni per cui è causa, e condannava NI AT al pagamento, a titolo di restituzione delle somme indebitamente incassate in forza della sen- tenza di prime cure, dell'importo di € 2.766,90 in favore della Banca Popolare di Bergamo e della Banche Popolari Unite coop. a r.l.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto, quindi, ricorso la Banca Popolare di Bergamo e l'Unione di Banche Italiane Scpa nei confronti di NI AT, della CantareLI s.p.a., del Monte dei Paschi di Siena, della Banca del Fucino s.p.a. e della Tre P s.n.c. di PE RE e F.LI, affidato a sei motivi.

4. I resistenti Monte dei Paschi di Siena e AT NI hanno replicato con controricorso, contenente quello del AT anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, al quale le ricorrenti principali hanno replicato con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità per tardività del ricorso incidentale proposto da NI AT.

1.1. Ed invero, va osservato, al riguardo, che la notifica del

contro

- ricorso in cassazione, deve compiersi ex art. 370 cod. proc. civ. nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, ed il momento perfezionativo di que- st'ultima si identifica con la ricezione dell'atto da parte del destina- tario (Cass. 24346/2013;
24639/2015).

1.2. Orbene, nel caso di specie, dalla relata di notifica del ricorso principale della Banca Popolare di Bergamo e della Unione di Banche Italiane Scpa si evince che l'ultima notifica di tale ricorso è stato effettuata alla Tre P s.n.c. di PE RE e F.LI in data 19 maggio 2011. Ne deriva che il controricorso del AT avrebbe dovuto 2 - 3 - essere notificato entro e non oltre il 28 giugno 2011. Per converso, la notifica di tale atto risulta avvenuta solo in data 1 luglio 2011, ossia oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.

1.3. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, dichiarato inam- missibile.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, la Banca Popolare di Bergamo e l'Unione di Banche Italiane Scpa denunciano la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché il difetto totale di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.

2.1. Le banche ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciarsi sul capo di domanda trascritto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza avente ad og- - getto il diritto delle istanti di vedersi manlevate da NI AR tili, correntista della Banca Popolare di Bergamo e presentatore all'incasso degli assegni in contestazione, negoziati con firma di gi- rata falsa della beneficiaria CantareLI s.p.a., da quanto le medesime avessero dovuto, in ipotesi, corrispondere a quest'ultima, in conse- guenza della domanda proposta nei loro confronti con atto di cita- zione notificato il 23 luglio 1996. Siffatta domanda non risulterebbe, peraltro, neppure trascritta nell'epigrafe dell'impugnata sentenza o nella parte relativa allo svolgimento del processo, con conseguente nuLItà dell'impugnata pronuncia anche sotto il profilo in questione.

2.2. Il motivo è

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