Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1989, n. 2377

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La disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - la quale stabilisce che le assenze dal lavoro nei periodi di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri) sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti - va intesa nel senso che l'autonomia collettiva ha facoltà di escludere che il passaggio alla categoria o classe superiore sia collegato al semplice decorso del tempo e di richiedere invece, a tale effetto, la sussistenza di particolari requisiti, fra i quali può rientrare anche l'effettiva prestazione lavorativa in periodi cosiddetti propedeutici, comportanti l'assegnazione a varie mansioni e la frequentazione di corsi. L'Onere di provare la sussistenza di una disciplina collettiva siffatta grava sul datore di lavoro, che contesta l'attribuibilità della categoria o classe superiore in conseguenza del mero decorso del tempo, e non può ritenersi adempiuto in virtù del richiamo di una pattuizione che preveda la frequentazione di corsi da regolamentare con una successiva disciplina attuativa, ove non sia stata provata anche l'emanazione di quest'ultima. ( V 1339/88, mass n 457490; ( V 6879/87, mass n 455075).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1989, n. 2377
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2377
Data del deposito : 18 maggio 1989

Testo completo

La disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - la quale stabilisce che le assenze dal lavoro nei periodi di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri) sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa quando i
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