Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2020, n. 30502

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2020, n. 30502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30502
Data del deposito : 2 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B D, nato il 06/02/1964 a Rosarno avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 19/06/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere B P R;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori del ricorrente Avvocato A A che ha depositato nuova nomina fiduciaria in sostituzione dell'avvocato D'Ascola e motivi aggiunti ai quali si è richiamato;
e avvocato M N, che ha concluso come da ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 luglio 2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato il sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M. avente ad oggetto il 15% delle quote sociali della S.O.P. di D B & C. s.a.s., il 48% delle quote della Aster Consult s.r.1., 1'84% delle quote di Astem s.r.1.;
partecipazioni tutte riferibili alla disponibilità di B D. Decreto, questo, reso nell'ambito di un procedimento promosso a carico di diversi soggetti, indagati dei reati/di cui agli artt. 110, 61 n. cd titec Ci agromusí)frAiwy 9 e 416 bis c.p. (capo A);
agli artt. 110, 112, 81, comma 2, e 353 cod. pen (capo B);
agli artt. 110, 112 e 640, comma 2, n. 1 c.p. (capo C);
agli artt. 110, 112 e 319 cod. pen.;
agli artt. 110 e 319 quater cod. pen (capo E);
agli artt. 5, 21, 24 e 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (capo F) e agli art. 81, comma 2, e 110 cod. pen , 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ora art. 512 bis cod. pen. (capo G);
e relativo ad una serie di condotte delittuose poste in essere nell'ambito della procedura di aggiudicazione, in favore dell'ATI composta da Idrorhegion Scarl s.r.l. e Acciona Agua Servicios S.L., dell'appalto per la gestione del sistema idrico del Comune di Reggio Calabria del valore complessivo di 70 milioni.

2. Interposto riesame, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dapprima confermato l'ordinanza del Gip;
quindi, in esito all'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 20 giugno 2017, n 38718, per l'assenza di motivazione quanto al nesso di pertinenzialità tra le quote sociali sequestrate al B e la condotta oggetto delle contestazioni cautelari oltre che in relazione al periculum in mora, ha parzialmente annullato l'originario decreto di sequestro limitatamente all'84% delle quote della Astem s.r.l.

3. Anche quest'ultimo provvedimento è stato annullato con rinvio da questa Corte con la sentenza n. 41039 del 2018, ancora per la natura apparente della motivazione, in particolare con riferimento al profilo del periculum in mora. Decidendo nuovamente sul rinvio, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha nuovamente confermato il provvedimento del Gip sottoposto a riesame, pur nel suo più ristretto attuale tenore.

4. Avverso tale ultimo provvedimento ha presentato ricorso l'indagato, a mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Vincenzo Nico D'Ascola e M N, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 324, comma 7, 325 comma 1 e 627 cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di motivare o comunque reso una motivazione solo apparente in ordine al fumus boni iuris, al nesso di pertinenzialità ed al periculum in mora sottesi alla misura adottata, essendosi il Collegio limitato a riprodurre acriticamente il testo del provvedimento genetico senza svolgere alcun vaglio critico al riguardo, dare risposta agli specifici rilievi mossi dalla difesa e superare i vuoti argomentativi riscontrati dalla Corte di Cassazione con le due sentenze di annullamento citate in precedenza.

4.2. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, 321, comma 1, e 325 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di rispondere ai rilievi svolti dalla difesa in ordine alle modalità attraverso le quali la titolarità delle quote societarie in sequestro possa essere strumentalizzata per la reiterazione dei reati oggetto di indagine in modo da giustificarne l'assoggettamento al vincolo cautelare;
e per aver riscontrato il periculum sul presupposto di una asserita possibilità, destituita di fondamento logico e giuridico, di reiterazione delle condotte siccome favorita dal dissequestro delle quote della Gear. Il tutto senza confrontarsi con la considerazione di principio sottesa all'annullamento da ultimo disposto dalla Corte: in che termini la titolarità delle quote in questione, per il tramite del dominio sulla Gear, potrebbe influire , nell'ottica della reiterazione dei reati utilizzando la Idroreghion, se le quote di quest'ultima società sono già sottoposte al vincolo cautelare;
ed ancora senza rispondere in ordine alla linearità logica dell'atteggiamento tenuto nel dissequestrare le quote della Astem sul presupposto della attuale sussistenza del vincolo imposto sulle quote della Allumino Conduttori s.r.l. Del resto, si evidenzia nel ricorso, le società Sop e Aster Consult, sono del tutto estranee, anche per il relativo oggetto sociale, alle condotte oggetto dell'attività di indagine, come confermato dalle valutazioni spese dal medesimo Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, nel negare i presupposti per la applicazione del sequestro funzionale alla confisca di prevenzione in relazione alle medesime quote societarie oggi soggette al sequestro penale disposto dal GIP.
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