Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2021, n. 44637

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2021, n. 44637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44637
Data del deposito : 2 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN AX nato a [...] il [...] LE ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo IL.P.r.or--Gen—canclude per l'inammissibilita' udito il difensore UX CORTE RIGETTA LA RICHIESTA DI RINVIO, VISTO CHE NON E' APPLICABILE L'ART 108 CPP LA DIFESA CHIEDE L'

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 7 luglio 2015 - con la quale ON MA e LE EL erano stati, in qualità di soci accomandatari (il ON sino al 10.9.2007 e la LE da tale data in poi) della società "MAele s.a.s.", condannati per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, alla pena di anni tre ciascuno di reclusione, oltre pene accessorie come per legge- rideterminava per ciascuno la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 I.fall. in anni tre, confermando nel resto la sentenza del primo giudice nei confronti dei suddetti imputati.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Firenze, hanno proposto ricorso entrambi gli imputati con due distinti atti.

2.1. Il ON, con atto a firma dell'Avv. Elisabetta Vinattieri, ha dedotto due motivi di censura, con i quali lamenta:

2.1.1. con il primo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello ha confermato la sentenza di prime cure nell'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta, quando, invece, durante l'istruzione dibattimentale era emerso che la mancanza dei libri sociali e della documentazione contabile in originale non è imputabile agli accomandatari, in quanto essi furono vittime di ruberie e distruzioni durante il sequestro dell'albergo in dipendenza di altro procedimento;
peraltro, il curatore avrebbe potuto richiedere la contabilità al commercialista NI, avendo lo stesso riferito che nel suo studio era custodita online tutta la contabilità;
inoltre, la tesi del curatore- secondo la quale da una certa data in poi la tenuta della contabilità sarebbe stata cambiata- è stata smentita dalle dichiarazioni del teste NI, commercialista della fallita fin dalla sua fondazione, sicchè difetta l'elemento soggettivo all'uopo richiesto dall'art. 216 I.fall.;

2.1.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 216 I.fall. poiché non è emersa in dibattimento la prova del dolo dell'imputato di tenere le scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, quanto piuttosto una generale negligenza, che avrebbe dovuto condurre alla riqualificazione del fatto ex art. 217 fa Il.;

2.2. La LE, con atto a firma dell'Avv. Riccardo Balatri, deduce due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.2.1. con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, comma 1, 546, lett. e), n. 1, 125, comma 3, c.p.p. e 111, comma 6, Cost. per ragioni sovrapponibili a quelle dedotte nel primo motivo di ricorso dal ON circa i furti patiti all'interno dell'albergo durante il sequestro;

2.2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 216 I.fall. e 110 c.p., nonché agli artt. 546, lett. e), 125, comma 3, c.p.p., 111, comma 6, Cost. ed il vizio di I motivazione;
invero, la sentenza impugnata non affronta temi quali la qualificazione giuridica del fatto, ed i presupposti di cui art. 110 c.p., essendo emersa pacificamente, con riferimento all'imputata una partecipazione minima se non addirittura inesistente, a presunte condotte omissive nella tenuta della contabilità, che avrebbero dovuto imporre una differenziazione della posizione processuale della stessa, rispetto a quella del ON;
nel caso di specie doveva configurarsi l'ipotesi della bancarotta documentale semplice, e non quella più grave della bancarotta fraudolenta configurandosi al più una condotta negligente;
peraltro, la Corte territoriale ha reso una motivazione illogica per travisamento della prova laddove ha ritenuto inverosimile che i documenti originali potessero essere andati distrutti durante i vari atti di vandalismo subiti dall'albergo sottoposto a sequestro e mai riconsegnato alla società

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